Inammissibile l’ottemperanza della sentenza civile priva di quantum determinato (TAR Sicilia n. 2328 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza instaurato davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è inammissibile quando il titolo non rechi l’esatta indicazione dell’importo dovuto né ne consenta la determinazione mediante una semplice operazione matematica. In tale ipotesi la quantificazione del dovuto presuppone un accertamento di merito sul rapporto sottostante, riservato al giudice di cognizione, poiché il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione su quella materia. I poteri integrativi propri del giudice dell’ottemperanza, idonei a colmare gli spazi vuoti del giudicato, operano esclusivamente in sede di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo e non si estendono all’ottemperanza delle pronunce del giudice ordinario.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale civile, sezione lavoro, che aveva condannato l’ente parco al pagamento delle differenze retributive maturate in un arco temporale determinato, oltre interessi legali da ogni rateo stipendiale al saldo. Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato.

Dopo la pubblicazione, il ricorrente ha diffidato l’amministrazione, dapprima quantificando le proprie spettanze in una somma, poi in una somma inferiore in virtù del contratto collettivo vigente ratione temporis. L’ente ha trasmesso gli atti all’assessorato regionale competente e al collegio dei revisori. Con un decreto dirigenziale l’assessorato ha riconosciuto un importo lordo complessivo, ma al provvedimento non ha fatto seguito alcun pagamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, quantificando il dovuto sulla base di una relazione tecnica di parte.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha dato avviso in camera di consiglio della possibile inammissibilità del ricorso per genericità del giudicato e ha dichiarato il ricorso inammissibile, in linea con propri precedenti e con la giurisprudenza amministrativa.

La sentenza del giudice civile non reca l’esatta indicazione dell’importo dovuto, né consente di calcolarlo con una mera operazione matematica. Ne è prova il fatto che la somma è controversa tra le parti e che le quantificazioni operate nel tempo dal ricorrente non coincidono tra loro, come emerge dalla narrazione dei fatti e dalla documentazione allegata.

A tali lacune non può porre rimedio il giudice dell’ottemperanza mediante un’attività cognitiva suppletiva, rimessa invece al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, quale giudice del rapporto sottostante. La sentenza di condanna del giudice civile può trovare esecuzione in sede di ottemperanza solo quando dal dispositivo e dalla motivazione il corrispettivo sia quantificabile con una semplice operazione matematica.

Il collegio distingue nettamente due ipotesi. Solo in sede di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo il giudice dell’ottemperanza dispone di poteri integrativi, potendo contribuire a definire l’effettivo contenuto del giudicato e dando luogo al fenomeno del giudicato a formazione progressiva. In tal senso richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e le Sezioni Unite della Corte di cassazione, oltre a pronunce di Sezioni semplici.

Nell’ottemperanza di sentenze del giudice ordinario, invece, un analogo potere integrativo non sussiste, perché il giudice amministrativo dell’esecuzione non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato e la sua azione deve contenersi in un’attività meramente esecutiva. La determinazione di quanto dovuto, soprattutto in presenza di contestazioni sull’entità delle spettanze, è questione di merito che esula dal giudizio di ottemperanza e va decisa dal competente giudice di cognizione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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