Diniego licenza pubblica sicurezza e insufficienza del periculum in mora (TAR Puglia n. 413 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento di diniego di licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S. deve essere rigettata quando il periculum in mora non risulti adeguatamente suffragato, in particolare se la condizione risolutiva del contratto di acquisto dell’attività commerciale si è già verificata prima della proposizione del ricorso, essendo correlata al mancato ottenimento della licenza entro il termine contrattualmente previsto, e quando le deduzioni circa il rischio di cessazione del rapporto con il concessionario siano formulate in termini generici. La valutazione del fumus boni iuris resta impregiudicata, ma la domanda cautelare non è apprezzabile nemmeno sotto tale profilo quando i motivi di ricorso non si confrontino specificamente con tutti i presupposti del giudizio di non affidabilità, ivi compresi quelli relativi al rappresentante dell’attività.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’attività commerciale di raccolta scommesse, impugnava il decreto con cui la Questura di Taranto aveva rigettato l’istanza di rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., nonché il provvedimento di non accoglimento dell’istanza di riesame e la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il diniego si fondava sull’esito negativo del giudizio di affidabilità, riferito sia al coniuge della ricorrente sia all’altro soggetto indicato nell’istanza come rappresentante dell’attività.
La ricorrente chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo in particolare il rischio di cessazione del rapporto con il concessionario dell’attività di raccolta scommesse. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Taranto si costituivano per resistere al ricorso. Con decreto ex art. 56 cod. proc. amm. era stata rigettata l’istanza di misura cautelare monocratica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha rigettato l’istanza cautelare ritenendo non adeguatamente suffragato il requisito del periculum in mora. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che la condizione risolutiva prevista nel contratto con il quale la ricorrente aveva acquistato l’attività commerciale si era già verificata prima della proposizione del ricorso, essendo correlata al mancato ottenimento della licenza entro il termine di tre mesi dalla stipula, intervenuta in data 8 ottobre 2025. L’eventuale concessione della misura cautelare non avrebbe pertanto potuto impedirne l’operatività.
Il Collegio ha altresì osservato che le deduzioni della ricorrente circa il rischio di cessazione del rapporto con il concessionario dell’attività di raccolta scommesse erano formulate in termini del tutto generici, senza precisare quando e in che termini tale rischio sarebbe divenuto attuale, né quali conseguenze economiche ne sarebbero potute derivare.
Quanto al fumus boni iuris, il TAR ha rilevato che, ferma la sommaria cognitio propria della fase cautelare, la domanda non risultava sufficientemente apprezzabile: il provvedimento impugnato motivava il giudizio di non affidabilità non solo con riferimento alla posizione del coniuge della ricorrente, ma anche con riguardo all’altro soggetto indicato come rappresentante dell’attività, senza che risultassero proposte specifiche censure avverso tale profilo. Nondimeno, il Collegio ha espressamente lasciato impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito, concludendo per il rigetto dell’istanza cautelare e la compensazione delle spese della fase.
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Nota della Redazione
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