Porto di fucile: il precedente penale estinto rileva nell’affidabilità (TAR Sicilia n. 2068 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo può fondarsi su un precedente penale successivamente estinto. Il giudizio di affidabilità richiesto dagli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773 del 1931 ha natura prognostica e preventiva, non sanzionatoria, e non richiede l’attualità della rilevanza penale del fatto, né che il reato sia ancora punibile. Esso può quindi valorizzare anche episodi ormai privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia sorretto da congrua motivazione. L’estinzione del reato elimina l’ostacolo automatico del primo comma dell’art. 43 T.U.L.P.S., ma residua il potere discrezionale del secondo comma. La successiva riabilitazione, intervenuta dopo l’adozione del diniego, non incide sulla legittimità dell’atto, da valutare con riferimento alla situazione esistente al momento in cui è stato emanato, e può semmai fondare una nuova istanza in sede procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, praticante da oltre quarant’anni la disciplina del tiro a volo, iscritto alla federazione di settore, aveva chiesto alla Questura il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo e del relativo libretto personale. L’Amministrazione ha respinto l’istanza rilevando che il richiedente era stato condannato con decreto penale del 3 luglio 2018 per furto aggravato di energia elettrica, pur a fronte della successiva dichiarazione di estinzione del reato.
Il provvedimento di diniego, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, è stato impugnato davanti al TAR Sicilia. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11, 42 e 43 del R.D. n. 773 del 1931, l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e la contraddittorietà, evidenziando di aver ottenuto in passato il rinnovo del titolo anche dopo la vicenda penale e di aver integralmente risarcito il danno. La domanda cautelare è stata respinta e l’appello cautelare rigettato dal C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale delimita anzitutto il perimetro del proprio sindacato, ancorandolo alla verifica della legittimità dell’atto con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Da ciò discende l’irrilevanza della riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza dopo il diniego: essa non può incidere retroattivamente sulla legittimità dell’azione amministrativa già compiuta. La stessa può semmai essere sottoposta all’Amministrazione mediante una nuova istanza o una richiesta di riesame.
Sul piano sostanziale, la Corte richiama i principi già espressi in sede cautelare e afferma che l’autorità di pubblica sicurezza può apprezzare, quali indici rivelatori di possibile abuso, anche fatti o episodi privi di attuale rilevanza penale. Il giudizio di affidabilità è prognostico e preventivo, finalizzato alla tutela dell’incolumità pubblica, e il suo sindacato giurisdizionale resta limitato ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o difetto assoluto di motivazione. Non è ammessa una rivalutazione sostitutiva del merito amministrativo.
Quanto alla disciplina applicabile, il Tribunale osserva che l’art. 11 T.U.L.P.S. consente di negare le autorizzazioni a chi non dia affidamento di non abusarne, mentre l’art. 43, pur prevedendo ipotesi ostative tipiche, non esaurisce il potere valutativo dell’Amministrazione. Chiarisce poi che, a seguito dell’estinzione del reato, non opera più il meccanismo ostativo automatico del primo comma dell’art. 43 T.U.L.P.S., ma residua il potere discrezionale del secondo comma, da esercitare con motivazione congrua sulla persistente inaffidabilità.
Nel caso concreto il provvedimento si fonda su un elemento oggettivo, il precedente penale per furto aggravato di energia elettrica, che conserva rilevanza amministrativa pur dopo l’estinzione. Il reato, anche se di ridotta offensività, comporta una diretta aggressione ai diritti altrui e rivela una carenza di rispetto delle regole della convivenza civile. L’Amministrazione ha dato conto tanto del precedente quanto della sua estinzione, ritenendo la vicenda idonea a incidere sul giudizio prognostico: valutazione non irrazionale né incongrua, di carattere preventivo e non sanzionatorio.
Il Collegio precisa infine che la riabilitazione non comporta l’automatica irrilevanza del fatto storico ai fini amministrativi. Le censure di carenza di motivazione e difetto di istruttoria si risolvono nella richiesta di una diversa lettura dei fatti, non consentita in sede giurisdizionale, né rileva il precedente rinnovo del titolo, trattandosi di valutazioni discrezionali che possono evolversi nel tempo. Il ricorso è pertanto infondato, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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