Porto d’armi, controlli in compagnia di soggetti controindicati e rinnovo negato (TAR Sicilia n. 414 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia non integrano l’esercizio di un diritto soggettivo, ma costituiscono una deroga eccezionale al divieto di detenzione e porto delle armi, rispetto alla quale l’Autorità di pubblica sicurezza è titolare di un potere discrezionale con finalità cautelari e preventive. Il giudizio prognostico di affidabilità può fondarsi su elementi privi di rilevanza penale e non richiede l’accertamento di un abuso concreto delle armi. L’Amministrazione può valorizzare anche frequentazioni non abituali, non continuative e prive di rilievo penale, purché considerate nel loro complesso e sintomatiche di un ambiente relazionale non pienamente rassicurante. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà o del travisamento dei fatti, restando preclusa la sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare da anni di una licenza di porto di fucile ad uso caccia, ha presentato istanza di rinnovo. La Questura ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, richiamando una serie di controlli di polizia effettuati tra il 2004 e il 2018, in occasione dei quali il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti gravati da precedenti.

Con istanza del 2 novembre 2023 il ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti, rappresentando l’esigenza di conoscere i nominativi dei soggetti coinvolti per esercitare la difesa. Il diniego opposto è stato annullato con sentenza di questa Sezione, e l’Amministrazione ha osteso la relazione di servizio richiesta. Nelle more, la Questura ha disposto il rigetto definitivo dell’istanza di rinnovo. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, sviluppati alla luce della documentazione ostesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive la controversia alla sola legittimità del diniego di rinnovo, essendo ormai definita la questione sull’accesso. Richiama la natura eccezionale del porto d’armi, che costituisce deroga al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4 della legge n. 110/1975, e la natura discrezionale del potere dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Il giudizio prognostico di affidabilità può ancorarsi anche a elementi privi di rilevanza penale (Cons. Stato, sez. III, n. 1543 del 2021; n. 1283 del 2024), in coerenza con la Corte cost. n. 440/1993, che ha ritenuto giustificato un controllo amministrativo particolarmente penetrante.

È respinta la censura di motivazione postuma: la relazione ostesa non introduce nuovi presupposti, ma specifica dati già valorizzati nel provvedimento (Cons. Stato, sez. III, n. 2840 del 2018). È parimenti respinta la doglianza sull’affidamento: in materia non si consolida alcun affidamento per il solo precedente rinnovo (Cons. Stato, sez. III, n. 5276 del 2016).

Quanto ai singoli episodi, il Collegio ritiene che le produzioni documentali non scalfiscano la valutazione complessiva. I controlli sono avvenuti su strada e in orari serali o notturni, il che esclude la mera occasionalità lavorativa; l’assenza di condanne in capo ai terzi non è decisiva, perché il giudizio è preventivo e non sanzionatorio. La valutazione unitaria non risulta manifestamente illogica né affetta da travisamento dei fatti. I motivi aggiunti sono infondati e la compensazione delle spese è disposta in ragione dell’esito complessivo del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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