Il silenzio-inadempimento e la mole di lavoro dell’amministrazione (TAR Lazio n. 14546 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mole di lavoro e la carenza di organico dell’amministrazione non costituiscono causa legittima di inerzia né giustificano la permanenza sine die del procedimento in stato di sospensione, dovendosi ritenere tali circostanze mere questioni organizzative interne che non possono ridondare a danno del privato istante. L’amministrazione è pertanto tenuta a concludere il procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione energetica con un provvedimento espresso entro il termine normativamente previsto, pena la violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Costituzione.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle energie rinnovabili, avanzava in data 26 agosto 2024 istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, finalizzata alla costruzione e all’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di tipo stand alone di potenza pari a 103 MW, denominato “Valle del Forno 2”, e delle relative opere connesse, da ubicarsi nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG).
Non avendo l’amministrazione concluso il procedimento entro il termine stabilito dalla legge, la società proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Ministero di provvedere espressamente sull’istanza. Il Ministero si costituiva in giudizio, eccependo che gli uffici preposti avevano comunque progredito nell’istruttoria, esaminando le integrazioni documentali trasmesse dalla società, e rappresentando che il procedimento era stato inserito tra quelli idonei ad essere chiusi, seppur “in coda” ad una lista di procedimenti chiudibili, nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle istanze, in ragione della carenza di organico e della mole di lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che il Ministero ha palesemente disatteso il dovere di concludere il procedimento di autorizzazione unica con un provvedimento espresso e motivato entro il termine complessivo prescritto dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003. Dagli atti di causa è emerso che l’ultima integrazione documentale, esaminata dall’amministrazione con esito positivo, era stata trasmessa dalla società ricorrente il 17 novembre 2025, senza che tuttavia fosse stata adottata alcuna determinazione conclusiva.
Il Collegio ha quindi escluso che la mole di lavoro richiamata dall’Avvocatura dello Stato possa integrare una causa legittima di inerzia. La circostanza che il Ministero sia chiamato a pronunciarsi su un gran numero di procedimenti analoghi costituisce, difatti, una mera questione organizzativa interna, che non può ridondare a danno del privato istante né giustificare lo sforamento dei termini normativamente imposti. Una diversa conclusione determinerebbe, ad avviso del Collegio, la violazione dei principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 Costituzione.
Alla luce di tali argomentazioni, il TAR ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero e ha ordinato allo stesso di pronunciarsi sull’istanza della società ricorrente entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Il Ministero è stato altresì condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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