Porto di pistola, diniego di rinnovo e onere motivazionale rafforzato (TAR Sicilia n. 1951 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale è espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, che può riesaminare integralmente la sussistenza del dimostrato bisogno e pervenire a conclusioni difformi da quelle assunte in precedenza. Il rinnovo non è automatico e l’onere di provare la specifica e concreta esposizione al pericolo grava sull’istante, con riferimento al momento della richiesta. Tuttavia, a fronte di una sequela ininterrotta di rinnovi e di una situazione di persistente esigenza di difesa personale, l’Amministrazione è tenuta a una motivazione congrua e incisiva, che dia conto del sopravvenire di elementi di novità o di un argomentato ripensamento, in ossequio al principio di coerenza dell’agire amministrativo e di tutela del legittimo affidamento. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla manifesta illogicità e all’insufficienza motivazionale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha denegato il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale, deducendo un unico motivo. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. Alla camera di consiglio del 10 aprile 2024, previo avviso ex art. 60 c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 42 del R.D. n. 773/1931, che subordina il rilascio della licenza di porto di pistola alla sussistenza del dimostrato bisogno, la cui prova costituisce onere dell’istante. Tale esigenza integra una deroga al generale divieto di circolare armati e al principio per cui la tutela istituzionale dell’incolumità è affidata alle Forze dell’ordine.

Il Tribunale esclude ogni automatismo del rinnovo: la circostanza di plurimi rinnovi precedenti non preclude all’Amministrazione opposte valutazioni. Il bisogno di arma deve essere suffragato da concreti riscontri circa la specifica esposizione al pericolo, attualizzati al momento della richiesta, e non può esaurirsi nella mera allegazione di appartenere a una categoria professionale presuntivamente esposta.

Il Collegio, pur consapevole dell’ampia discrezionalità dell’Autorità, pone l’accento sull’onere motivazionale rafforzato che sorge a fronte di una sequela ininterrotta di rinnovi e di una allegata persistente esigenza di difesa. Richiama la giurisprudenza secondo cui il ripensamento dell’Amministrazione è ammissibile anche solo in base a una nuova valutazione di convenienza, purché fondato su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata.

Nel caso concreto è mancato un giudizio attualizzato e circostanziato che desse conto del sopravvenire di elementi di novità o di un argomentato ripensamento, a fronte di circostanze fattuali sostanzialmente immutate circa la vulnerabilità percepita e denunciata dal richiedente. La motivazione è inoltre insufficiente perché non si confronta con la disponibilità, per l’attività svolta, di ingenti somme di contante, indice presuntivo di rischio che i rimedi alternativi indicati dall’Amministrazione possono solo ridurre.

Il Collegio osserva che, diversamente da altra fattispecie decisa dalla stessa Sezione, l’attività commerciale del ricorrente implica numerose operazioni con ampia gamma di pubblico, e non è possibile ovviare ai rischi imponendo strumenti di pagamento elettronici né servizi di portavalori di frequenza pressoché quotidiana. Risulta pacifico che la condotta del ricorrente è esente da episodi che ne inficino l’affidabilità e positivamente orientata alla legalità, con asserita collaborazione con le Forze dell’ordine. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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