Il parere comunale negativo su una PAS per fotovoltaico non può fondarsi su assunti astratti e generici (TAR Puglia n. 312 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo comunale alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, reso nell’ambito di una procedura abilitativa semplificata, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando si fonda su assunti astratti e generici, privi di riferimento concreto alla realizzabilità dell’impianto alla luce delle caratteristiche progettuali e del territorio circostante. Il richiamo a linee guida non vincolanti o a delibere comunali pregresse non può precludere a priori la qualificazione dell’area come inidonea. La motivazione del provvedimento non può essere integrata postumamente in giudizio mediante scritti difensivi. L’Amministrazione procedente, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 190/2024, ha l’onere di richiedere integrazioni documentali e di coinvolgere le altre Amministrazioni necessarie, senza poter pretendere valutazioni comparative o cumulative con altri progetti già assentiti.

Il Fatto

La società ricorrente proponeva una procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 9999,36 kWp, in un’area nel Comune di Guagnano. Il Comune esprimeva parere negativo alla realizzazione dell’impianto, richiamando la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.02.2020.

A seguito di istanza di riesame, il Comune confermava il proprio parere negativo. La società impugnava entrambi gli atti, deducendo la violazione della normativa in materia di aree idonee e il difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati, rilevando che gli Enti richiamati dalla difesa comunale non rivestono tale qualità secondo la giurisprudenza prevalente.

Nel merito, il TAR ha accolto le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione. Ha richiamato il principio per cui il richiamo alle Linee Guida e al PPTR non può precludere a priori la qualificazione dell’area in termini di inidoneità, dovendosi procedere a una valutazione della singola fattispecie.

Il parere negativo e il provvedimento di conferma si fondavano su assunti motivazionali astratti, privi di riferimento concreto alle caratteristiche progettuali e al territorio. Il riferimento alla presunta “non idoneità” dell’area, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, D.lgs. n. 199/2021, si risolveva in una integrazione postuma del provvedimento mediante scritti difensivi, inammissibile e contraddetta dalla documentazione in atti: l’area era in zona agricola, non vincolata ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. n. 42/2004.

Il Collegio ha rilevato che il progetto non incideva su colture di pregio e non interferiva con la produzione di vini DOC, elementi non esaminati dall’Amministrazione. Ha inoltre escluso che potessero assumere rilievo i richiami ad atti di assenso di Arpa Puglia, essendo onere del Comune, quale autorità procedente, richiedere integrazioni e coinvolgere le Amministrazioni necessarie. Il progetto, per potenza (entro i 10 MW) e localizzazione in area idonea, rientra nell’Allegato B, lett. b), del D.lgs. n. 190/2024 e non è soggetto alle procedure ambientali.

Il TAR ha quindi annullato i provvedimenti, fatta salva la possibilità per il Comune di riesercitare il potere emendato dai vizi, con spese compensate per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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