Principi di diritto (Massima) Ai fini della sussistenza del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta. La dimenticanza dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria esclude il dolo generico solo a condizione che integri gli estremi dell’ignoranza inevitabile del precetto, nei limiti di cui all’art. 5 cod. pen. come individuati dalla Corte cost. n. 364 del 1988. Non è scusante la smemoratezza circa la necessità di adempiere un obbligo pienamente conosciuto. Nei reati omissivi propri il dolo resta legato alla consapevolezza del presupposto del dovere di agire e alla volontà di non adempiere, che può realizzarsi anche ponendosi in qualunque modo nella condizione che determina il mancato adempimento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, con sentenza dell’8 aprile 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Patti il 12 luglio 2023 nei confronti di un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. All’imputato erano contestate cinque violazioni dell’obbligo di presentarsi presso il locale Commissariato di pubblica sicurezza nei giorni e nelle ore indicati, in relazione all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e all’art. 81 cod. pen.
I giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato per qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, degli obblighi imposti con la misura, ed hanno escluso la ricorrenza della forza maggiore, valorizzando la volontarietà delle violazioni. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’assenza della prova del dolo: le inosservanze sarebbero scaturite da mera dimenticanza, da qualificare come ignoranza inevitabile del precetto, con esclusione di ogni profilo di colpa.
La Motivazione della Corte
La Sez. I ha dichiarato il ricorso inammissibile, individuando una prima ragione nella incompleta correlazione tra il motivo e le rationes decidendi delle conformi decisioni di merito, da considerare unitariamente e in termini reciprocamente complementari. Solo per uno degli episodi contestati il ricorrente aveva dedotto la mera dimenticanza dell’obbligo, mentre per gli altri aveva invocato la materiale impossibilità di raggiungere il Commissariato per problematiche logistiche contingenti.
Nel merito, la Corte ha ribadito che per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 è sufficiente il dolo generico, costituito dalla consapevolezza degli obblighi da adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e dalla cosciente volontà del loro inadempimento, non rilevando le finalità che abbiano determinato la condotta. Il principio è sostenuto dal richiamo a Sez. 1, n. 11929 del 02/02/2024, Alessandrino e a Sez. 1, n. 21284 del 19/07/2016, Confortino.
La Corte ha poi richiamato l’ulteriore principio per cui la dimenticanza dell’obbligo di presentazione esclude il dolo generico solo a condizione che integri gli estremi dell’ignoranza inevitabile, poiché la dimenticanza sull’esistenza dell’obbligo si traduce in ignoranza del precetto penale e rileva nei limiti di cui all’art. 5 cod. pen., come individuati dalla Corte cost. n. 364 del 1988, secondo quanto affermato da Sez. 6, n. 58227 del 30/10/2018, Bongiovanni. Nella specie la censura deduceva l’obliterazione non del precetto, ma dell’obbligo di presentazione in adempimento di un comportamento la cui doverosità era ben conosciuta.
La sentenza Alessandrino ha chiarito che la dimenticanza scusante è legata al presupposto di un’ignoranza inevitabile del precetto e da essa scaturisce, e non consiste nella smemoratezza circa la necessità di recarsi in un determinato giorno presso la polizia giudiziaria per adempiere un obbligo pienamente conosciuto. Nei reati omissivi propri l’elemento soggettivo resta legato alla consapevolezza del presupposto del dovere di agire e alla volontà di non adempiere, che può realizzarsi anche ponendosi in qualunque modo nella condizione che determina il mancato adempimento. Non essendo contestata la conoscenza del dovere di presentazione, non rileva la dipendenza dell’omissione da fattori contingenti derivanti da una sostanziale consapevole scelta di non organizzarsi per l’adempimento. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo se la causa dell’errore è una svista percettiva nella lettura degli atti interni. Se la decisione ha contenuto valutativo, l’errore è di giudizio e il rimedio è escluso.
La revoca, senza contraddittorio, del teste ammesso e non citato all’udienza dibattimentale integra una nullità a regime intermedio, che deve essere eccepita a pena di sanatoria ai sensi degli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.; la mancata eccezione della parte che vi assiste equivale a rinuncia.
Ai fini della riferibilità della querela alla persona giuridica, l’art. 337 cod. proc. pen. richiede solo l’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, non la prova della veridicità delle dichiarazioni, che si presume fino a contraria dimostrazione.
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, l’assenza di un’attività lavorativa non impedisce la concessione della misura, ma impone al condannato di allegare un’attività socialmente utile alternativa e la relativa documentazione.
La motivazione per relationem a una sentenza irrevocabile pronunciata in altro procedimento non può fondare la conferma della condanna quando riguardi condotte diverse e un periodo diverso da quello contestato.
I delitti di dichiarazione infedele e di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti sono reati istantanei che si perfezionano con la presentazione della dichiarazione, non con l’accertamento: da quel momento decorre il termine prescrizionale.