Interrogatorio nel rito abbreviato non subordinato: nullità intermedia sanata dal silenzio (Cass. pen. Sez. II n. 40256 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto della richiesta di rendere interrogatorio, formulata dall’imputato ammesso al rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento. Il diritto dell’imputato a essere sottoposto a interrogatorio, ai sensi dell’art. 421, comma 2, cod. proc. pen., prescinde dalla circostanza che la richiesta sia formulata contestualmente alla scelta del rito o che il giudizio abbreviato sia condizionato all’esame. Tuttavia, ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., la nullità resta sanata quando la difesa, presente al compimento dell’atto, ometta ogni contestazione immediata, non adottando un comportamento incompatibile con l’accettazione degli effetti dell’atto invalido.
Il Fatto
La Corte di appello de L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Chieti resa in esito a giudizio abbreviato incondizionato, assolveva l’imputato dal reato di tentato furto in abitazione aggravato e confermava la condanna per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., rideterminando la pena.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con un primo motivo la violazione di legge processuale per la mancata assunzione dell’interrogatorio, eccepita col primo atto difensivo, e con un secondo motivo il vizio di motivazione in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale riqualificato la ricettazione nel reato di cui all’art. 624 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, muovendo dalla natura processuale dell’eccezione, che legittima l’accesso diretto agli atti. Ricorda che la difesa, all’udienza davanti al giudice di primo grado, aveva chiesto che l’imputato fosse sottoposto a esame; il Tribunale aveva respinto l’istanza in considerazione della mancata richiesta al momento dell’ammissione del rito alternativo, non essendo la richiesta di abbreviato subordinata ad alcuna integrazione probatoria.
Sul piano del diritto, la Corte ribadisce che il rigetto della richiesta di rendere interrogatorio, formulata dall’imputato ammesso al rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, richiamando Sez. 3 n. 47108 del 02/10/2013, Calarese. Va riconosciuto all’imputato il diritto a essere sottoposto a interrogatorio, a nulla rilevando, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, che la richiesta non sia stata formulata contestualmente alla scelta del rito o che il giudizio abbreviato sia condizionato all’esame dell’imputato, come chiarito da Sez. 3 n. 15444 del 26/11/2014, dep. 2015, F.
Impregiudicata tale garanzia, la Corte applica l’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la nullità di un atto deve essere eccepita, da chi vi assiste, prima del suo compimento o, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo. Nel caso di specie è proprio la mancata proposizione di siffatta eccezione a rendere infondato il motivo: dagli atti emerge che la difesa, immediatamente dopo il rigetto della richiesta di interrogatorio, ometteva di contestare la decisione del giudice, ad esempio facendo espressa riserva di impugnazione.
La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, in tema di atto affetto da nullità generale a regime intermedio, è esclusa ogni sanatoria se la parte, subito dopo il compimento dell’atto, abbia fatto espressa riserva di impugnazione, tenendo un comportamento incompatibile con l’accettazione degli effetti dell’atto, come in Sez. 3 n. 5431 del 27/10/2022, dep. 2023, P. Il ricorrente evoca tale principio estrapolando un passaggio in modo fuorviante. Poiché la difesa reagiva col silenzio, la nullità è sanata.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché generico e aspecifico: il ricorrente elude il confronto critico con la motivazione della Corte distrettuale, che aveva evidenziato la debolezza dell’assunto difensivo e la mancanza di plausibile giustificazione della detenzione dell’auto. Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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