Inammissibilità dell’appello solo per motivi aspecifici, non per manifesta infondatezza (Cass. pen. Sez. IV n. 40253 del 16.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen., soltanto quando i motivi difettino di specificità intrinseca — perché non argomentati o limitati a prospettare genericamente una tesi alternativa — o di specificità estrinseca, perché non correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata. Resta invece estranea ai poteri del giudice dell’impugnazione la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi, riservata al giudizio di legittimità. L’onere di specificità a carico dell’appellante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato, con la conseguenza che non può imporsi all’impugnante di confrontarsi con una motivazione lacunosa.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con ordinanza del 7 maggio 2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di un imputato del reato di cui all’art. 589 bis cod. pen., avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Piacenza.

Il difensore aveva articolato due motivi: la mancata valutazione della testimonianza di una teste presente in auto al momento del sinistro e la mancata considerazione della ricostruzione del fatto offerta dall’imputato. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’appellante non si fosse confrontato con l’apparato argomentativo della sentenza di primo grado. Propone ricorso per cassazione il difensore, lamentando violazione dell’art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie il ricorso e ribadisce i confini del giudizio di ammissibilità dell’appello. Dopo la legge n. 103 del 2017, il giudice dell’impugnazione può dichiarare l’inammissibilità solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il difetto di specificità rileva quando non sono enunciati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione, con onere proporzionale alla specificità della motivazione impugnata (Sez. U n. 8825 del 2017). Le Sezioni Unite avevano precisato che i motivi devono contenere ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice.

La Corte distingue la specificità intrinseca da quella estrinseca: la prima manca quando i motivi non sono argomentati o si limitano a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa; la seconda quando non sono correlati alle ragioni della sentenza impugnata (Sez. V n. 15897 del 2025; Sez. IV n. 36533 del 2021; Sez. V n. 11942 del 2020).

Nel caso concreto, i motivi di appello specificavano in modo sufficientemente preciso i capi e i punti impugnati e presentavano specificità sia estrinseca sia intrinseca. La Corte territoriale, nell’ultima parte della motivazione, là dove afferma che il Tribunale aveva ben presente le dichiarazioni difensive ma le aveva ritenute smentite dai dati oggettivi dell’accertamento tecnico del Pubblico Ministero, ha finito per estendere il sindacato sull’ammissibilità alla valutazione della manifesta infondatezza, non consentita al giudice di appello. L’ordinanza è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *