Doverosità dell’ordine di sospensione dell’attività edilizia abusiva e natura non discrezionale del potere repressivo (TAR Abruzzo n. 143 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sospensione dei lavori e di divieto di prosecuzione di un’attività edilizia o commerciale abusiva costituisce esercizio di un potere doveroso e vincolato, non connotato da profili discrezionali, dovendo l’amministrazione limitarsi a verificare la sussistenza dell’abuso e a inibire la prosecuzione dell’attività. Il provvedimento di conferma in autotutela, adottato a seguito di istanza di annullamento d’ufficio presentata dal privato, non ha natura meramente confermativa ma è provvedimento autonomamente lesivo, in quanto sostituisce integralmente l’atto originario e ne assume l’efficacia, sicché la sua mancata impugnazione nel termine di decadenza determina la definitività della lesione e l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di primo grado.

Il Fatto

La società ricorrente, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma self service presso un immobile, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva ordinato il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti dannosi, nonché i conseguenti verbali di violazione amministrativa che avevano irrogato sanzioni pecuniarie.

A fondamento del ricorso era dedotta la violazione del d.l. 223/2006 e l’eccesso di potere sotto vari profili. Il Comune si costituiva in giudizio resistendo, e all’udienza di discussione il Collegio rilevava un possibile profilo di improcedibilità per mancata impugnazione del successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela, con il quale l’amministrazione aveva confermato il provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ribadito che l’assenza delle parti all’udienza, non giustificata da impedimenti, costituisce libera scelta processuale che non preclude al giudice di rilevare d’ufficio questioni decisive non prospettate dalle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

Nel merito, il Collegio ha accertato che in data 19.12.2022 il Comune aveva depositato l’istanza di annullamento in autotutela presentata dal ricorrente e il provvedimento prot. n. 46155 del 28.10.2022, trasmesso via PEC al domicilio eletto, con cui l’istanza di ritiro era stata respinta e il provvedimento originario integralmente confermato con ampia motivazione.

Il ricorso, notificato al Comune in data 21.11.2022, aveva ad oggetto esclusivamente il provvedimento di primo grado, mentre il provvedimento di conferma — già noto al ricorrente — aveva sostituito l’atto originario, assumendone l’efficacia lesiva.

Ne consegue che, essendo il provvedimento di conferma ormai definitivo per decorso del termine di impugnazione, l’annullamento del provvedimento originario non avrebbe l’effetto di rimuovere la lesione lamentata, con conseguente carenza d’interesse alla decisione del ricorso.

Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese processuali in ragione dell’esito in rito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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