Spese e astreintes in ottemperanza: natura dell’ordinanza e limiti dimensionali (Cons. Stato n. 10104 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’appello avverso i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza è ammesso, ai sensi dell’art. 114, comma 8, cod. proc. amm., solo contro i provvedimenti decisori con attitudine al giudicato. Le ordinanze a contenuto ordinatorio o istruttorio — quale quella che sostituisce il commissario ad acta rimasto inerte — non sono immediatamente lesive né appellabili. Esse non devono pronunciarsi sulle spese, poiché l’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 91 cod. proc. civ. impongono la statuizione solo in presenza di una decisione, salvo espressa previsione normativa. Il superamento dei limiti dimensionali dell’atto, non autorizzato, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria dell’art. 13-ter disp. att. cod. proc. amm., commisurata al contributo unificato in astratto dovuto.
Il Fatto
La vicenda prende le mosse da un giudizio di ottemperanza promosso davanti al TAR Lazio per l’esecuzione di una pronuncia del giudice civile resa in materia di legge Pinto, recante condanna al pagamento di un indennizzo per irragionevole durata del processo. Il ricorrente, lamentando la perdurante inesecuzione, ha qualificato la propria istanza come “reclamo”.
Con ordinanza collegiale n. 23084/2024 il TAR ha fornito chiarimenti sulla nomina del commissario ad acta, ha respinto la richiesta di astreintes e ha escluso la liquidazione delle spese per il carattere meramente ordinatorio del provvedimento. Avverso tale ordinanza la parte ha proposto appello al Consiglio di Stato, incentrato sul solo profilo del mancato regolamento delle spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina la questione della sospensione ex lege del processo. L’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025, dispone la sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso. Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia che la ratio della norma sia di concedere all’Amministrazione il tempo per adempiere ai propri debiti. Ove, secondo una valutazione prospettica, il giudizio sia destinato a concludersi con il rigetto delle pretese — e dunque nessun nuovo debito insorga —, la sospensione perde la sua ragion d’essere e il giudizio può essere definito.
Il Collegio rileva poi il difetto di ius postulandi in capo a uno dei difensori, non iscritto all’albo dei cassazionisti. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, cod. proc. amm., davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio nelle giurisdizioni superiori, e tale regola vale anche se il difensore non abilitato affianchi un cassazionista. La questione è rilevabile d’ufficio con il solo avviso in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.. Ne consegue l’estromissione dal fascicolo del difensore non abilitato e la trasmissione della sentenza, in versione non omissata, al COA e alla Procura della Repubblica competenti per le valutazioni deontologiche e in materia di esercizio abusivo della professione.
Quanto ai limiti dimensionali, l’atto di appello supera in modo rilevante il tetto di 30.000 caratteri fissato dal d.P.C.S. n. 167/2016 per i giudizi di ottemperanza su giudicati di giudici diversi da quello amministrativo. Non è stata chiesta né ottenuta alcuna autorizzazione, che comunque non sarebbe giustificabile. Il Collegio applica quindi la sanzione dell’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. cod. proc. amm., quantificandola in una volta il contributo unificato, pari a euro 450, dovuto al bilancio dello Stato.
Nel merito, l’appello è inammissibile e comunque infondato. Non tutti i provvedimenti del giudice dell’ottemperanza sono appellabili: occorre distinguere tra provvedimenti decisori e non decisori. L’ordinanza che ha sostituito il commissario ad acta è provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva. Irrilevante è il nomen iuris di “reclamo” usato dalla parte: il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. è il rimedio contro gli atti del commissario, non contro la sua inerzia, che giustifica invece un incidente di esecuzione.
Quanto alle spese, l’ordinanza non doveva pronunciarsi su di esse, non avendo natura decisoria. Solo i provvedimenti decisori devono recare una statuizione sulle spese, come si desume dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dall’art. 91 cod. proc. civ.. Il giudizio di ottemperanza si conclude solo con l’avvenuta ottemperanza. In ogni caso, una compensazione troverebbe fondamento nella parziale reciproca soccombenza, avendo il TAR respinto la domanda di astreintes.
Nota della Redazione
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