Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Toscana n. 173 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica del docente è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inesecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine fissato e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta in misura pari agli interessi legali sulle somme, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
Una sentenza del giudice del lavoro aveva accertato e dichiarato il diritto di un docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e a ricevere l’accredito delle corrispondenti somme per le annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Formatosi il giudicato, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del titolo e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Ha chiesto altresì la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risultava che la sentenza ottemperanda era passata in giudicato il 20 settembre 2024, in data antecedente alla notificazione e al deposito del ricorso, come da attestazione della cancelleria del Tribunale, rilasciata il 14 febbraio 2025.
La sentenza era stata inoltre notificata al Ministero, presso la sede reale, il 21 marzo 2024. Risultava quindi inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non emergeva dagli atti che la sentenza fosse stata eseguita. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della parte ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione.
Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese, liquidate in € 800,00, seguono la soccombenza e sono distratte al procuratore antistatario; è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Nota della Redazione
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