Potere ministeriale di disciplina della pesca sportiva e natura normativa del decreto (TAR Lazio n. 1951 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere riconosciuto al Ministro dell’agricoltura dall’art. 24 del d.lgs. n. 4/2012 di disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, ha natura ontologicamente normativa e non è assoggettato ai limiti temporali e territoriali propri delle ordinanze contingibili e urgenti. La scelta di introdurre misure restrittive per la pesca sportiva e ricreativa, motivata dalla necessità di prevenire fenomeni di pesca illegale e di assicurare un più efficace controllo sull’uso del palangaro, rientra nell’ambito politico-amministrativo, il cui sindacato giurisdizionale è ammesso unicamente sotto il profilo dell’assenza di credibilità logica. La dedotta disparità di trattamento rispetto alla pesca professionale, non supportata da uno studio ad hoc, resta un’allegazione generica, insufficiente a fondare l’illegittimità del provvedimento. La legittimazione a ricorrere dei praticanti la pesca sportiva sussiste in presenza di un interesse concreto e attuale.
Il Fatto
I ricorrenti, praticanti della pesca sportiva in mare, hanno impugnato il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 gennaio 2024, recante misure tecniche per pesca sportiva e ricreativa con il palangaro. Il provvedimento ha introdotto limitazioni all’attività, riducendo a 50 il numero complessivo degli ami dei palangari detenuti a bordo o calati per unità da diporto, vietando i verricelli salpa-reti elettrici o collegati a motori termici e vietando la contemporanea detenzione di palangari e salpa-reti.
I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del ricorso allo strumento ministeriale per fini propri della normativa primaria o regolamentare, la violazione dell’art. 140 del d.P.R. n. 1639/1968 e della disciplina comunitaria invocata, nonché l’ingiustificato vantaggio arrecato alla pesca professionale. Si è costituito il Ministero resistente, eccependo l’inammissibilità per difetto di legittimazione e l’infondatezza nel merito. È intervenuta ad opponendum una fondazione ambientalista.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta in via preliminare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevando che i ricorrenti, entrambi dediti alla pesca sportiva, sono portatori di un interesse concreto e attuale alla rimozione delle limitazioni.
Nel merito, il primo motivo è respinto muovendo dalla lettera dell’art. 24 del d.lgs. n. 4/2012, che consente al Ministro di disciplinare la pesca, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche.
Da questa formulazione il Tribunale desume che il potere ministeriale ha natura ontologicamente normativa. Esso, pertanto, non è limitato sul piano temporale o territoriale, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di ordinanze contingibili e urgenti. L’intervento del Ministero si sottrae così alla necessità dei presupposti di pericolo imminente e conclamato invocati dai ricorrenti.
La tesi della c.d. fuga dal regolamento non persuade il Collegio, che riconduce l’atto alla previsione dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 4/2012, richiamata dal resistente quale ulteriore base normativa del decreto, volta a definire le modalità di esercizio della pesca ricreativa, turistica o sportiva in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca.
Quanto al secondo motivo, l’affermazione secondo cui le restrizioni avvantaggerebbero la pesca professionale, rimasta invariata nella disciplina, è priva di supporto probatorio. La scelta appartiene all’ambito politico e il sindacato giurisdizionale è ammesso solo sotto il profilo dell’assenza di credibilità logica, nella specie appena allegata e in termini generici. Il ricorso è quindi respinto perché infondato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità e novità della questione.
Nota della Redazione
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