Giudizio di ottemperanza a decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 1958 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il thema decidendum consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato, non nella sua rinnovazione. L’amministrazione è tenuta in via generale ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Quando l’amministrazione, pur costituitasi, non contesti il mancato pagamento, i fatti rappresentati dal ricorrente si intendono non contestati e l’inerzia integra il presupposto dell’inottemperanza. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e può condannare alle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrenti dall’inottemperanza ai termini assegnati.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nel 2020, con cui il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento di una somma di denaro oltre rivalutazione, interessi e spese legali. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. nel gennaio 2022, munito di formula esecutiva nel luglio 2022 e notificato al Ministero nell’ottobre 2022.
Secondo il ricorrente, l’amministrazione non aveva dato alcuna esecuzione alla pronuncia, nemmeno parziale. Ha quindi esperito l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., domandando l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza spiegare difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del giudizio di ottemperanza: far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale che l’amministrazione ha negato con un comportamento omissivo. Richiamando la Corte cost. n. 419 del 1995, il Tribunale ribadisce che l’obbligo di conformarsi al giudicato consiste nell’attuazione del risultato pratico riconosciuto dal giudice.
L’oggetto del giudizio è dunque la verifica della corretta attuazione del giudicato, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), e dell’art. 112, comma 1, c.p.a., e non la sua rinnovazione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 del 2012, oltre a Cons. Stato, Sez. VI, n. 6773 del 2011 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 8053 del 2010.
La Corte afferma poi che l’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarvisi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, come quelle economiche e finanziarie. Non residua alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma solo una limitata discrezionalità sul quomodo, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 2439 del 2002 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 658 del 2015.
Nel caso concreto, il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato il mancato pagamento delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo. I fatti rappresentati dal ricorrente sono pertanto non contestati. L’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto dell’inottemperanza, come affermato da Cons. Stato, Sez. II, n. 5072 del 2023.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e ordina al Ministero di dare esatta esecuzione al decreto ingiuntivo entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inerzia nomina commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza diritto al compenso e con facoltà di delega, con termine di ulteriori trenta giorni. Quanto alle penalità di mora, il Collegio le ritiene giustificate dal ritardo maturato e le commisura agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dall’eventuale inottemperanza ai termini assegnati. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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