Avvalimento generico e mancata specificazione delle risorse: legittima l’esclusione dalla gara (TAR Puglia n. 568 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di avvalimento, il requisito esperienziale del c.d. fatturato analogo costituisce requisito di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 100, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023. Ne consegue che il relativo contratto di avvalimento deve specificare le risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023. La genericità del contratto, privo dell’indicazione delle risorse concretamente impiegate, legittima l’esclusione del concorrente. L’avvalimento c.d. esperienziale di cui all’art. 104, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 non opera quando l’oggetto dell’appalto comprenda attività, come la manutenzione integrata, più ampie di quelle riconducibili ai soli titoli professionali dell’ausiliaria.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un costituendo RTI, partecipava a una procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare di una ASL, avvalendosi di due contratti di avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione. La stazione appaltante avviava il soccorso istruttorio, rilevando la mancata indicazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dalle imprese ausiliarie e, all’esito, disponeva l’esclusione del concorrente per violazione dell’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023.
La ricorrente impugnava l’esclusione, deducendo, tra l’altro, l’erronea qualificazione del requisito del fatturato come capacità tecnica e non economica, nonché l’operatività dell’avvalimento c.d. esperienziale. Il TAR, dopo aver ammesso con riserva la ricorrente alle fasi successive della gara, respingeva il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto la tesi della ricorrente circa la natura di requisito di capacità economico-finanziaria del fatturato analogo. Il dato letterale dell’art. 100, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023 qualifica espressamente l’aver eseguito contratti analoghi quale requisito di capacità tecnica e professionale. Anche il disciplinare di gara confermava tale qualificazione, ricollegando il fatturato specifico alla dimostrazione della capacità tecnica. Ne deriva che il contratto di avvalimento doveva considerarsi qualificante e, come tale, soggetto all’obbligo di specificazione delle risorse di cui all’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023.
Quanto al primo contratto di avvalimento, il Collegio ha rilevato che, al di là del dato economico parzialmente assolto, il contratto non conteneva alcuna indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Tale genericità integrava una palese violazione dell’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, legittimando l’adozione del provvedimento espulsivo.
Con riguardo al secondo contratto di avvalimento, stipulato con un RTP di professionisti, la Corte ha disatteso la tesi dell’avvalimento c.d. esperienziale di cui all’art. 104, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023. L’oggetto dell’appalto, consistente nel servizio integrato di manutenzione, comprendeva attività ben più ampie dei soli aspetti progettuali e di ingegneria. In assenza di elementi documentali contrari, non poteva ritenersi che l’ausiliaria potesse eseguire direttamente tutte le prestazioni oggetto di gara; inoltre, lo stesso contratto non individuava nemmeno in via generica le funzioni che l’ausiliaria avrebbe dovuto svolgere.
Infine, il Collegio ha respinto le censure relative al profilo partecipativo-procedimentale, ritenendo l’iter seguito dalla stazione appaltante conforme alle regole del D.lgs. n. 36/2023, senza che la ricorrente avesse allegato circostanze ulteriori idonee a condurre a un esito diverso. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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