Potere regionale di stralcio e non modifica d’ufficio del PRG comunale (Cons. Stato n. 7402 del 19.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di approvazione della variante al P.R.G., la Regione che non condivida una previsione adottata dal Comune non è tenuta a esercitare il potere di modifica d’ufficio ex art. 15, comma 11, della l.r. Piemonte n. 56/1977, potendo limitarsi a non approvare la parte oggetto di criticità. Il c.d. stralcio non costituisce innovazione sostanziale del piano: una volta espunta la previsione, l’area resta disciplinata dalle preesistenti previsioni urbanistiche e il Comune può riesercitare il potere pianificatorio. La motivazione dell’atto regionale può essere integrata per relationem dagli studi e dai pareri espressi dagli uffici competenti nella fase istruttoria. L’atto plurimotivato sorretto da autonome ragioni giustificatrici non è annullabile quando una sola di esse risulti legittima, con conseguente assorbimento delle censure riferite alle altre.
Il Fatto
Il Comune di Arizzano, con deliberazione consiliare n. 20/2011, aveva adottato il progetto definitivo di variante al P.A.I., classificando il fondo dell’appellante come area di completamento residenziale con capacità edificatoria “una tantum” di 150 mq. di SUL. La Regione Piemonte, all’esito di una interlocuzione con l’ente locale, ha approvato definitivamente il P.R.G. con la D.G.R. n. 33-3893 del 2016, stralciando l’area dal punto di vista cartografico e riclassificandola come agricola.
La scelta regionale si fondava su due ragioni: la sicurezza dell’accesso veicolare alla strada di collegamento intercomunale, essendo il lotto collocato all’interno di un tornante, e il rispetto delle prescrizioni della pianificazione paesaggistica e ambientale sovraordinata. L’originaria ricorrente ha impugnato la delibera davanti al TAR Piemonte, che ha respinto il ricorso con condanna alle spese. Propone appello deducendo violazione dei limiti alle modifiche d’ufficio, difetto di motivazione e disparità di trattamento rispetto ad aree analoghe.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dall’amministrazione, stante la complessiva infondatezza nel merito dell’appello.
Quanto ai primi due motivi, trattati congiuntamente per connessione logica, il Consiglio di Stato ricostruisce l’istruttoria svolta dagli uffici regionali. La Relazione d’Esame del 23 gennaio 2015 aveva rilevato che la previsione risultava avulsa dal tessuto edificato e interna al raggio di curvatura della strada, con conseguenti problematiche di sicurezza correlate all’accesso veicolare, chiedendone lo stralcio e la riclassificazione. Il parere di compatibilità ambientale del 1 dicembre 2014 aveva segnalato il consumo di suolo al limite delle soglie del P.T.R. Nonostante le indicazioni, il Comune ha mantenuto la destinazione con delibera consiliare del 6 novembre 2015. La Regione, ritenute non esaustive le controdeduzioni, ha approvato il piano con le modifiche ex officio elencate nell’allegato A alla delibera.
La Corte esclude tuttavia che si sia trattato di modifica d’ufficio. La Regione si è limitata a uno stralcio della disciplina relativa all’area, non introducendo una destinazione nuova rispetto a quella precedentemente riconosciuta. Il terreno risultava già qualificato come non suscettibile di utilizzazione edificatoria nell’atto notarile di acquisto del 1993, come area a verde privato nel P.R.G. vigente e come area libera interstiziale nel certificato di destinazione urbanistica del 2014, con edificabilità limitata ai soli manufatti accessori secondo l’art. 28 delle N.T.A. Era dunque escluso ab initio che l’area avesse vocazione abitativa.
Il Collegio richiama il principio per cui la Regione, senza pervenire a una complessiva bocciatura del nuovo strumento urbanistico, può limitarsi a non approvare la parte oggetto di criticità, che resta disciplinata dalle preesistenti previsioni di piano e può essere oggetto di nuovi interventi pianificatori (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2563/2014).
Il terzo motivo è infondato. L’atto è motivato per relationem con riferimento agli studi ambientali e alle relazioni degli uffici regionali. Il certificato urbanistico comunale del 5 aprile 2018 conferma la riconduzione del terreno all’originaria destinazione di area libera interstiziale, escludendo alcun affidamento sull’edificabilità. Lo stralcio risulta coerente con le Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale, che vietano nuove aree di espansione di tipo sparso e sviluppi lineari lungo gli assi stradali, e con l’art. 8 della l. n. 56/1977, che impone alle direttive regionali attuazione nella pianificazione comunale.
Il quarto motivo, con cui si ripropongono le censure sulla sicurezza dell’accesso veicolare, è assorbito. La sentenza di primo grado poggia su autonome rationes decidendi convergenti e, in applicazione del criterio della ragione più liquida (Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015), è sufficiente che una di esse sia confermata. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità del caso.
Nota della Redazione
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