Conversione permesso soggiorno studio prima del rilascio titolo (TAR Piemonte n. 1053 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, può essere legittimamente presentata dallo straniero anche nelle more del rilascio del titolo di soggiorno richiesto, quando l’amministrazione abbia violato il termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Non è consentito all’amministrazione respingere l’istanza di conversione adducendo il mancato possesso di un titolo di soggiorno che essa stessa avrebbe dovuto rilasciare, ove avesse rispettato i termini procedimentali. Il rilievo dell’attestazione di inidoneità alloggiativa già acquisita agli atti impone una valutazione sostanziale e non meramente formalistica dei presupposti. Il provvedimento di diniego è pertanto annullabile, con obbligo di riesame espresso e congruamente motivato.
Il Fatto
Lo straniero è entrato in Italia nel giugno 2022 con un visto per motivi di studio per frequentare un corso di formazione professionale e, nel luglio successivo, ha chiesto alla Questura il rilascio del relativo titolo di soggiorno, non ancora ottenuto. Pochi giorni dopo ha presentato istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato, avendo ricevuto un’offerta a tempo indeterminato.
Nel giugno 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura ha respinto l’istanza per due ragioni: il mancato possesso di un valido titolo di soggiorno e l’assenza dell’attestazione di inidoneità alloggiativa. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Piemonte, che ha accolto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dettata dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, che ammette la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato, fuori dalle quote, prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno. Richiama poi il complessivo termine di sessanta giorni fissato dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 per la definizione del procedimento.
Da questa cornice il giudice desume un principio duplice. In via fisiologica, i requisiti per l’accoglimento devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda sia al momento dell’emanazione del provvedimento. Lo straniero avrebbe quindi dovuto possedere un valido permesso di soggiorno per motivi di studio prima di chiederne la conversione.
Questa regola, tuttavia, non può essere applicata in modo astratto rispetto alla realtà fattuale, ove i termini procedimentali vengono sistematicamente disattesi. L’amministrazione ha essa stessa ammesso, nella relazione depositata, che il permesso per motivi di studio non è mai stato rilasciato. Il rispetto del termine avrebbe imposto l’adozione del titolo, o un suo rigetto, ben prima dell’atto impugnato.
Rileva inoltre il Collegio che è la stessa amministrazione ad aver predisposto un modulo che consente di proporre la domanda di conversione anche quando il permesso di soggiorno per motivi di studio non sia ancora stato rilasciato: comportamento che rivela un approccio più pragmatico nella fase della presentazione rispetto a quella della valutazione. Ne deriva che il ricorrente poteva presentare l’istanza nelle more del rilascio del titolo e che l’amministrazione avrebbe dovuto prima concludere il procedimento sul titolo e poi esaminare la conversione.
Quanto all’attestazione di inidoneità alloggiativa, il certificato era stato richiesto al momento della domanda ed è presente agli atti di causa. L’amministrazione, pur avendo superato ampiamente il termine di legge senza mai rilasciare il titolo, si è limitata a un’interpretazione meramente formalistica delle disposizioni. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’atto impugnato e obbligo di riesame espresso e congruamente motivato, in contraddittorio con lo straniero e alla luce delle eventuali sopravvenienze.
Nota della Redazione
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