Ricongiunzione contributiva e onere del pensionato: inammissibile decadenza Inps (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 133 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico l’eccezione di decadenza ex art. 26 della legge n. 315/1967, relativa al termine per la revoca o la modifica del provvedimento di ricongiunzione, costituisce espressione di un interesse di parte ai sensi dell’art. 2968 cod. civ. e deve essere proposta a pena di decadenza nella comparsa di costituzione, nei termini di cui all’art. 156, commi 1 e 2, cod. giust. cont. Formulata per la prima volta solo in una memoria successiva, l’eccezione è intempestiva e inammissibile, con rilievo officioso della tardività. Ne consegue la fondatezza della domanda del pensionato volta al ripristino dell’integrale trattamento e alla restituzione delle somme trattenute, ove risulti che i contributi non computati nella prima ricongiunzione avrebbero comportato un onere pari a zero.
Il Fatto
Il ricorrente, già apprendista presso un’officina dal 12.4.1976 al 31.3.1980, presentava nel 2002 una prima domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi ex art. 2 della legge n. 29/1979. L’Inpdap la definiva con determina del 12.11.2009, sulla sola base dei contributi comunicati dall’Inps, senza il periodo di apprendistato, con onere a carico pari a zero.
Solo nel 2021 l’Istituto acquisiva la documentazione utile e, su una seconda domanda del 26.7.2021, definiva la ricongiunzione con determina del 3.3.2023, ponendo a carico del ricorrente un onere di euro 15.834,98, rateizzato con trattenuta mensile di euro 212,82 sulla pensione. Il ricorrente ha quindi chiesto la restituzione, sostenendo che il periodo omesso, se computato nella prima domanda, non avrebbe generato alcun costo.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama il parere della Ragioneria territoriale dello Stato, secondo cui, ove l’Inps avesse acquisito in origine le evidenze contributive relative agli anni 1976/1979, l’onere a carico dell’interessato sarebbe stato pari a zero, al pari del periodo poi effettivamente contabilizzato. Il dato confuta la tesi dell’Istituto sulla necessaria onerosità della ricongiunzione.
L’Inps ha poi introdotto, per la prima volta nella memoria successiva al parere, un’eccezione fondata sul termine triennale dell’art. 26 della legge n. 315/1967, sostenendo che la documentazione utile era pervenuta il 23.3.2021, ben oltre il termine, e che il primo provvedimento non era stato contestato.
La Corte qualifica l’eccezione come decadenza e la dichiara intempestiva e inammissibile. L’istituto è espressione di un interesse della parte, ai sensi dell’art. 2968 cod. civ., e va necessariamente formulato nella comparsa di costituzione entro i termini di legge, secondo l’art. 156, commi 1 e 2, cod. giust. cont. La tardività è rilevabile d’ufficio, come affermato dalla Cass. sent. n. 17121/2020.
Caduta l’eccezione e valorizzate le risultanze della RTS, il ricorso è accolto. La Corte ordina il ripristino dell’integrale trattamento pensionistico e la restituzione delle somme indebitamente trattenute, liquidando le spese di giudizio in euro 1.238,00, oltre oneri di legge, in favore del ricorrente e in favore del procuratore anticipatario.
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Nota della Redazione
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