Perequazione pensioni e interesse ad appellare dell’INPS (Corte dei Conti Sez. I App. n. 82 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensioni l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170 c.g.c., per soli motivi di diritto, con la conseguenza che non è ammissibile un gravame che si risolva nella richiesta di accertamenti di fatto. L’interesse ad impugnare, quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7 c.g.c., va desunto dall’utilità giuridica che l’eventuale accoglimento può arrecare alla parte e non può consistere nella mera correzione della motivazione. È pertanto inammissibile per difetto di interesse l’appello dell’INPS avverso la sentenza che abbia riconosciuto al pensionato un diritto pacificamente spettante e già corrisposto. Nel giudizio pensionistico, diversamente da quello civile, non è ammissibile in appello un’eccezione di pagamento che non si traduca, se condivisa da tutte le parti, in una cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Un ex dipendente pubblico, percettore di un trattamento di quiescenza lordo superiore a euro 1.405,05 al 1° gennaio 2012, agiva davanti al giudice delle pensioni per ottenere la perequazione automatica del trattamento per gli anni 2012 e 2013. Il ricorrente invocava la sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato illegittimo il blocco introdotto dalla l. n. 214 del 2011, e contestava il meccanismo per scaglioni reintrodotto dal d.l. n. 65 del 2015 con il comma 25-bis dell’art. 24.
La Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, previa separazione delle cause, riconosceva al ricorrente il diritto alla rivalutazione nelle percentuali previste dalla norma sopravvenuta, compensando le spese. L’INPS proponeva appello deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’omesso esame dell’eccezione di avvenuto pagamento e il difetto di interesse all’azione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione dichiara la contumacia dell’appellato, ritualmente evocato mediante notifica dell’atto di appello e del decreto di fissazione d’udienza. Verifica poi l’ammissibilità del gravame alla luce dei limiti dell’art. 170 c.g.c.: poiché l’INPS lamenta asseriti errori di diritto nell’applicazione della normativa, l’appello è ammissibile sotto tale profilo.
Nel merito, la Corte esamina il primo motivo. Il ricorso introduttivo era stato notificato il 12 aprile 2017, prima del deposito della sentenza n. 250 del 2017 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell’art. 24. Il giudice di prime cure, in applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, ha interpretato la domanda come diretta al riconoscimento della perequazione nella misura prevista dalla norma ormai ritenuta legittima.
Tale lettura è condivisa: nell’interpretazione degli atti processuali delle parti operano i criteri degli artt. 1362 ss. c.c., richiamati quali principi di portata generale. La Sezione ribadisce il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e restrizioni ingiustificate del diritto di accesso al tribunale, in ossequio all’effettività della tutela giurisdizionale. Il più contiene il meno: la domanda originaria esprimeva un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione.
Sotto altro profilo l’appello è inammissibile per difetto di interesse. L’INPS riconosce che il giudice di prime cure ha attribuito un diritto effettivamente spettante, già corrisposto. La richiesta di rimozione della sentenza o di evitare un futuro pagamento duplicato si fonda su un rischio solo ipotetico. Richiamando Cass. n. 2653 del 2023, la Corte afferma che l’interesse ad agire deve avere carattere attuale e oggettivo, non potendo ridursi alla soluzione accademica di una questione.
La Sezione aggiunge che, nel giudizio pensionistico, non è ammissibile in appello un’eccezione di pagamento che non si risolva, se condivisa, in una cessazione della materia del contendere, perché la sua valutazione implicherebbe accertamenti di fatto preclusi dall’art. 170, comma 1, c.g.c. L’appello è dunque rigettato, in parte infondato e in parte inammissibile. Nulla per le spese, data la mancata costituzione dell’appellato e la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 della legge n. 533 del 1973.
Nota della Redazione
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