Potere straordinario di rescissione e inammissibilità per aspecificità dell’appello (Cons. Stato n. 1406 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere straordinario di rescissione dei contratti disciplinato dall’art. 145, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 opera quale strumento coerente con la finalità di bonifica del territorio connessa allo scioglimento degli organi comunali per infiltrazione mafiosa e non si inquadra nell’autotutela di cui alla legge n. 241/1990. La legittimità del provvedimento può fondarsi su un quadro indiziario complesso, in cui il mero rapporto di parentela del legale rappresentante dell’affidatario con esponenti della criminalità organizzata è solo uno degli elementi, accanto alle irregolarità della gara e alla gestione eccessivamente benevola della fase esecutiva. Quest’ultima è valutabile a fini probatori, senza che ciò snaturi il presupposto del potere. È inammissibile, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., l’appello che si confronti con frammenti isolati della motivazione senza misurarsi con l’intero percorso logico della sentenza gravata.

Il Fatto

Una società affidataria della gestione di un palazzo dello sport comunale, all’esito di procedura di evidenza pubblica, ha impugnato la deliberazione con cui la commissione straordinaria del Comune, esercitando i poteri conseguenti allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni di criminalità organizzata, ha rescisso il contratto già stipulato nel 2021.

Il TAR ha rigettato il ricorso, escludendo la riconducibilità dell’atto all’autotutela e valorizzando, da un lato, le molteplici irregolarità della procedura di affidamento e, dall’altro, il comportamento di favore dell’amministrazione nella fase esecutiva. La società ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 3 e 41 Cost. per l’attribuzione di rilievo al solo rapporto di parentela e l’illegittima considerazione di vicende esecutive estranee al presupposto del potere.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i due motivi e li ritiene non meritevoli di accoglimento sul piano sostanziale, perché si confrontano solo con passaggi isolati della motivazione. La sentenza gravata, osserva il Collegio, ha individuato una serie di elementi ulteriori rispetto al rapporto di parentela, idonei a provare il collegamento tra l’aggiudicazione e l’associazione criminale locale.

Tali elementi consistono nelle irregolarità della fase genetica della gara — mancata esclusione dell’aggiudicataria nonostante l’incompletezza della documentazione e l’assenza di requisiti — e, soprattutto, nell’assenza di reazione dell’ente ai numerosi inadempimenti contrattuali. La documentazione prodotta dall’appellante, consistente in mere autodichiarazioni, non smentisce tale rilievo.

Il Collegio precisa che l’analisi della fase esecutiva è stata condotta solo a fini probatori: il collegamento con l’associazione criminale si desume proprio dalla gestione eccessivamente benevola del rapporto da parte del Comune. La censura sull’estraneità delle vicende esecutive al presupposto del potere non scalfisce dunque l’impianto motivazionale.

Su diverso piano, il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione dell’amministrazione e dichiara l’appello inammissibile. Il motivo di impugnazione deve enunciare le ragioni dell’erroneità della decisione e costituisce critica della stessa: non può prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento. La loro mancata considerazione comporta la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo, secondo il precedente Cass. civ. n. 9059 del 2025, o quantomeno la genericità per a-specificità e la conseguente inammissibilità ai sensi dell’art. 101 c.p.a..

Il dispositivo dichiara inammissibile l’appello e condanna l’appellante alla refusione delle spese del grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *