Revoca del porto d’armi alla guardia giurata: motivazione illogica e istruttoria parziale (TAR Calabria n. 709 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di divieto di detenzione di armi e di revoca della licenza di porto di pistola ad una guardia particolare giurata, adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., è illegittimo quando l’Amministrazione ometta di valutare la storia personale e professionale dell’interessato, la mancanza di precedenti e il carattere isolato dell’episodio. Il requisito della buona condotta di cui all’art. 138, comma 1, n. 5, R.D. n. 773/1931 deve essere apprezzato su fatti e circostanze idonei a incidere effettivamente sul grado di moralità e di affidabilità dell’aspirante nell’uso delle armi. L’ampia discrezionalità dell’Autorità di Pubblica Sicurezza non esime dall’osservanza dei canoni di coerenza logica e ragionevolezza, con un onere istruttorio e motivazionale rafforzato quando il diniego o la revoca incidono sul diritto al lavoro. La mera richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine non può, di per sé, fondare un giudizio prognostico di inaffidabilità.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia particolare giurata alle dipendenze di una società di vigilanza, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha disposto, a suo carico, il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e la revoca della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il titolo, rilasciato in precedenza, aveva validità fino all’ottobre 2026.
Il provvedimento traeva origine da una lite di vicinato per futili motivi, nel corso della quale il vicino riferiva di aver visto il ricorrente portare con decisione la mano al fianco, come per prendere una pistola. Il ricorrente contestava quella ricostruzione e presentava denuncia all’Autorità giudiziaria. Non veniva rinvenuta alcuna arma indosso all’interessato. La Prefettura, condividendo la valutazione della Questura, riteneva il quadro indiziario idoneo a fondare un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso e muove dalla ricognizione dei principi in materia di approvazione della nomina delle guardie particolari giurate e della connessa licenza di porto d’armi. Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 31/1996, che ha inteso il requisito della “ottima condotta politica e morale”, di cui all’art. 138, comma 1, n. 5, R.D. n. 773/1931, come “buona condotta”, da valutare per gli aspetti incidenti sull’attuale attitudine e affidabilità dell’aspirante. Tale requisito si aggiunge alle regole generali degli artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931, data la delicatezza delle mansioni svolte.
L’apprezzamento della Pubblica Sicurezza deve svolgersi nel rispetto dei canoni della discrezionalità amministrativa, sotto il profilo della coerenza logica e della ragionevolezza, dando conto dell’adeguata istruttoria espletata. Il giudizio negativo deve collegarsi a fatti e circostanze che, per gravità, reiterazione nel tempo e idoneità a coinvolgere l’intera vita familiare, sociale e di relazione, siano capaci di incidere effettivamente sul grado di moralità.
Poiché il diniego e la revoca incidono sulla capacità lavorativa del richiedente e sulla possibilità di produrre reddito, il Collegio afferma il rafforzamento dell’onere istruttorio e l’esigenza di una motivazione più rigorosa rispetto a quella che suffragherebbe analoghi provvedimenti verso soggetti abilitati all’uso delle armi per scopi ludici o di difesa personale. Su queste basi il Tribunale rileva che la Prefettura ha omesso di considerare la storia personale e professionale del ricorrente e la ricostruzione dei fatti da lui offerta sia nell’immediatezza sia in sede di denuncia.
La Prefettura non ha valutato l’assenza di precedenti episodi di dissidio, il carattere verosimilmente isolato dell’episodio né il dichiarato trasferimento in un comune diverso. Il Collegio censura, inoltre, il passaggio in cui l’Amministrazione ha identificato il preteso deficit di autocontrollo proprio nella richiesta di intervento della Polizia e nella successiva denuncia: considerazione manifestamente contraria alla ragionevolezza, perché l’interpello delle Forze dell’Ordine non può essere letto come volontà di alimentare il conflitto. Il provvedimento riposa, quindi, su un quadro indiziario parziale, inidoneo a sorreggere il giudizio di inaffidabilità. Il ricorso è accolto e l’atto è annullato, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
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Nota della Redazione
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