Responsabilità del Ministero per militare deceduto da uranio impoverito (TAR Calabria n. 408 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di malattia professionale del militare esposto a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante il servizio all’estero, la responsabilità del Ministero della difesa, quale datore di lavoro, ha natura contrattuale e trova fonte nell’art. 2087 cod. civ., integrato nel contratto ai sensi dell’art. 1374 cod. civ. Il lavoratore deve provare l’obbligazione, l’inadempimento e il danno; solo allora grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie e che la patologia ha genesi extra-lavorativa. Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali, la legge considera il rapporto di causalità insito nel tipico rischio professionale: non è richiesto un riscontro effettivo del nesso eziologico. Sono trasmissibili iure hereditatis, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., il danno biologico terminale e il danno catastrofale, con applicazione del criterio della compensatio lucri cum damno.

Il Fatto

I ricorrenti, coniuge e figlio minore di un graduato dell’Esercito Italiano deceduto nell’aprile 2019 per un adenocarcinoma polmonare con metastasi, agiscono in qualità di eredi per il risarcimento dei danni subiti dal congiunto. Dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Lazio, ripropongono la domanda davanti al giudice amministrativo calabrese.

Espongono che il militare, addetto al vettovagliamento, aveva partecipato a numerose missioni internazionali, anche in aree teatro di bombardamenti NATO e ad altissima contaminazione. Il Ministero della difesa aveva già riconosciuto la causa di servizio, l’equo indennizzo e, con successivo provvedimento, l’equiparazione a vittima del dovere, corrispondendo agli eredi i relativi benefici. I ricorrenti chiedono un ulteriore ristoro complessivo di euro 2.268.921,97. Resiste il Ministero, eccependo il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia non involge il riconoscimento di vittima del dovere, già avvenuto, ma la pretesa di ristoro iure hereditatis per il decesso conseguente alla patologia contratta in servizio, materia rientrante nella giurisdizione amministrativa.

Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’obbligo di sicurezza dell’art. 2087 cod. civ. ha funzione di chiusura del sistema di prevenzione e impone l’aggiornamento delle misure ai più avanzati ritrovati della tecnica, anche per rischi ancora ipotetici, senza che siano opponibili considerazioni economiche. La struttura dell’illecito contrattuale comporta che la prova dell’inadempimento e del nesso causale ricada sul lavoratore solo in via prima facie, mentre l’amministrazione deve provare l’assenza di colpa.

La Corte richiama quindi l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2025, che ha escluso la necessità di un riscontro effettivo del nesso eziologico per le patologie tumorali dei militari esposti a uranio impoverito, essendo il rapporto di causalità insito nel tipico rischio professionale. All’amministrazione spetta la prova di una specifica genesi extra-lavorativa.

Nel caso concreto, l’istruttoria ha dimostrato che il militare, oltre al vettovagliamento, era adibito ad attività esterne in aree contaminate. Il Ministero non ha allegato né dimostrato la riconducibilità della patologia a fattori esogeni, né l’adozione di misure idonee: la responsabilità è quindi accertata.

Quanto al danno patrimoniale, la domanda è respinta: le retribuzioni future non erano entrate nel patrimonio del de cuius, estinto il rapporto per morte. Sono invece trasmissibili iure hereditatis il danno biologico terminale e il danno catastrofale, liquidati con le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, detratto quanto già corrisposto a titolo indennitario in applicazione della compensatio lucri cum damno. Su tali importi sono dovuti rivalutazione e interessi legali. Il Ministero deve formulare la proposta risarcitoria entro novanta giorni dalla notificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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