Preavviso di segnalazione in SIC via SMS valido con numero contrattuale (ABF Collegio di Bari n. 735 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a un sistema di informazioni creditizie è legittima quando sussistono due presupposti: il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso al cliente e la veridicità sostanziale dell’inadempimento segnalato. Per i Collegi ABF è onere dell’intermediario provare la ricezione del preavviso, ma non sono previste forme particolari di comunicazione. L’invio mediante SMS è conforme al Codice di Condotta per i SIC quando il recapito cellulare risulti indicato in contratto e venga tracciata l’avvenuta consegna, salvo che il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di avere notizia della comunicazione. Il messaggio è idoneo se indica il rapporto cui si riferiscono i ritardi e il termine per la regolarizzazione.
Il Fatto
La ricorrente, debitrice di un prestito personale concesso dalla banca nel settembre 2023, contesta la legittimità delle segnalazioni negative presenti nei SIC privati lamentando la mancata ricezione di un idoneo preavviso di segnalazione. Dopo il rigetto della richiesta di cancellazione, propone ricorso all’ABF chiedendo in via principale la cancellazione integrale della segnalazione e, in via subordinata, il rimborso delle spese professionali e il risarcimento del danno.
La banca resistente sostiene di aver inviato il preavviso prima in formato cartaceo e poi, il 20/09/2024, mediante SMS all’utenza indicata in contratto, producendo la dichiarazione della società che aveva curato l’invio, attestante la consegna del messaggio. Eccepisce inoltre l’insussistenza del danno lamentato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dall’orientamento consolidato secondo cui la legittimità della segnalazione richiede il rispetto delle prescrizioni procedurali sul preavviso e la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento. L’esistenza delle segnalazioni è pacifica; dalla visura prodotta risulta un importo scaduto e impagato e un primo ritardo riferito al mese di ottobre 2024.
Quanto al presupposto formale, il Collegio rileva che l’invio cartaceo del 19/09/2024 non è assistito da prova dell’effettiva ricezione. Il nodo da sciogliere diventa quindi la validità dell’utilizzo dell’SMS per avvertire il mutuatario moroso dell’imminente rischio di segnalazione.
Il Collegio valorizza l’art. 19 delle condizioni generali di contratto, che consente espressamente l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, compreso l’SMS, anche ai fini del preavviso di segnalazione. Richiama poi l’all. 1 al Codice di Condotta per i SIC, adottato con Provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019, che prevede una presunzione di conoscenza del preavviso inviato con forme di messaggistica idonee a tracciare l’avvenuta consegna, salvo prova contraria dell’impossibilità incolpevole.
Nel caso concreto la schermata prodotta attesta la consegna del messaggio e il numero coincide con quello indicato in sede contrattuale. La ricorrente afferma di non avere più la disponibilità del recapito dal gennaio 2024 e di averlo comunicato alla banca, ma di ciò il Collegio rileva la mancanza di evidenza agli atti. Il contenuto del messaggio è ritenuto esaustivo, poiché indica il rapporto cui si riferiscono i ritardi e il termine di quindici giorni per la regolarizzazione.
Riconosciuta la legittimità della segnalazione, la richiesta di cancellazione non può essere accolta e la correlata istanza risarcitoria non può trovare seguito. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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