Canone mensile non giustificato da prova contrattuale: rimborso dovuto al correntista (ABF Collegio di Napoli n. 4621 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intermediario che addebita al correntista un canone mensile è tenuto a provare il titolo contrattuale che lo giustifica, mediante la produzione del foglio informativo applicabile e della documentazione attestante la sua consegna al cliente. In mancanza di tale prova, l’addebito è indebito e l’importo trattenuto deve essere restituito. La circostanza che il rapporto sia stato regolato, per un periodo, secondo determinate condizioni contrattuali, non esonera l’intermediario dall’onere di dimostrare il contenuto delle stesse nella loro evoluzione. Il riparto dell’onere probatorio opera a favore del cliente, che può limitarsi ad allegare l’addebito contestato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente, ha lamentato che dal dicembre 2023 al novembre 2025, a seguito della disdetta di un servizio denominato “premium”, l’intermediario gli avrebbe applicato canoni mensili di € 10,00 e avrebbe ricondotto unilateralmente il rapporto a un’opzione più onerosa, la “plus”. Ha contestato inoltre il mancato riconoscimento dei meccanismi di cashback e il mancato rilascio della carta di credito gratuita prevista. Ha quindi chiesto la restituzione di € 240,00.
L’intermediario ha ricostruito la vicenda sostenendo che il cliente, dopo la cessazione della relazione “premium” nel dicembre 2023, sarebbe rimasto assoggettato a un canone in forza delle condizioni contrattuali, e che solo con l’opzione “plus” sarebbero stati previsti meccanismi premianti. Ha inoltre eccepito che il ricorrente avrebbe prodotto evidenza documentale solo per gli ultimi dodici mesi di addebito.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha esaminato la documentazione acquisita, rilevando che il ricorrente non ha contestato l’adesione alle opzioni “Premium” e “Plus”, ma ha contestato gli addebiti mensili applicati nel periodo intermedio, deducendo di non aver mai visionato né accettato le condizioni che li avrebbero giustificati.
La difesa dell’intermediario si è fondata sulla fuoriuscita del cliente da un cosiddetto Club Premium: l’opzione sarebbe gratuita per gli iscritti al Club e diventerebbe a pagamento in caso di uscita. Il Collegio ha però rilevato che parte resistente non ha prodotto alcuna evidenza documentale del meccanismo contrattuale che avrebbe comportato l’applicazione dei canoni sin dal dicembre 2023. In particolare, non ha allegato il foglio informativo relativo al conto “Premium” né la dichiarazione del ricorrente di averlo ricevuto, limitandosi a produrre il foglio informativo relativo ai servizi di pagamento collegati. Ne è derivata la conclusione che l’applicazione dei canoni non risulta in alcun modo giustificata.
Quanto alla prova dell’esborso, il Collegio ha considerato che il ricorrente ha allegato un estratto conto con addebiti per complessivi € 120,00 nel periodo dal 30.11.2024 al 31.10.2025, e che lo stesso ha affermato di aver chiesto senza esito copia dell’estratto conto risalente al 2023, senza però allegare evidenza della richiesta. Ha tuttavia ritenuto che, essendo pacifico tra le parti che il conto sia stato regolato secondo le condizioni dell’opzione “premium” fino al novembre 2025, non fosse plausibile sostenere che per i mesi precedenti non fosse dovuto alcun canone: in assenza di modifiche delle condizioni contrattuali, l’importo doveva ritenersi il medesimo.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, accertando il diritto del ricorrente alla restituzione di € 240,00 indebitamente trattenuti. Ha inoltre disposto che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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