Preavviso SIC: legittima solo la segnalazione successiva alla sua ricezione (ABF Collegio di Palermo n. 4296 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia ha natura recettizia: il termine di quindici giorni previsto dall’art. 5, comma 6, del Codice di Condotta decorre dalla ricezione dell’avviso da parte dell’interessato e non dalla sua spedizione. Ne consegue che la segnalazione resa visibile in modo anteriore o concomitante al preavviso è illegittima e va cancellata, mentre sono legittime le segnalazioni effettuate dopo la ricezione della comunicazione. È onere dell’intermediario provare il momento in cui la segnalazione è divenuta visibile. La conclusione di un accordo a saldo e stralcio non novativo non costituisce titolo per la cancellazione delle segnalazioni pregresse legittime. Il difetto di informativa e preavviso in Centrale dei Rischi non è presupposto di legittimità della segnalazione, ma obbligo di trasparenza la cui inosservanza può al più fondare una domanda risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente, debitore di un prestito personale, dopo alcuni ritardi di pagamento aveva sottoscritto con l’intermediario un piano di rientro in data 22/08/2024. Con reclamo del 19/6/2025 lamentava il mancato invio del preavviso di segnalazione e l’erroneità delle risultanze delle visure nei SIC, dove la regolarizzazione risultava solo da gennaio 2025 e in CTC non emergevano chiarimenti.
Insoddisfatto del riscontro, si rivolgeva all’ABF chiedendo la cancellazione delle evidenze negative presenti nella Centrale dei Rischi e nelle banche dati di Crif e CTC per difetto di preavviso, oltre alla rettifica dei dati in ragione dell’intervenuta regolarizzazione. L’intermediario eccepiva la regolarità del preavviso, reso disponibile nell’area clienti il 14/10/2023 con contestuale SMS di alert, e l’inadempimento del piano di rientro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la domanda di cancellazione fondata sulla dedotta mancanza del preavviso. Dalle visure acquisite emerge che il primo ritardo segnalato in CRIF è quello di novembre 2023, mentre in CTC la prima segnalazione risale a ottobre 2023. Il preavviso risulta in atti: lettera del 13 ottobre 2023, pubblicata nell’area riservata il 14/10/2023 e accompagnata da SMS al numero indicato in contratto.
Il Collegio ritiene provato che tale modalità di comunicazione sia stata pattiziamente concordata, richiamando l’art. 8 del contratto e l’allegato 1 del Codice di Condotta, secondo cui il preavviso messo a disposizione in area riservata, con avviso via SMS o e-mail, si presume conosciuto salvo prova contraria. Resta a carico dell’intermediario l’onere di provare l’adempimento. Nel caso concreto il messaggio del 14/10/2023 indica il “Preavviso segnalazione Sic”, il numero di telefono coincide con quello contrattuale e la data di recapito è compatibile con quella di emissione.
Passando alla tempestività, il Collegio ricorda che secondo la giurisprudenza arbitrale il termine di quindici giorni, per la natura recettizia del preavviso, decorre dalla ricezione. L’orientamento prevalente richiede che il termine intercorra tra ricezione e visibilità della segnalazione, con onere probatorio sull’intermediario. Poiché il preavviso è stato ricevuto il 14/10/2023 e non è provato il momento di visibilità, la segnalazione CTC di ottobre 2023 è illegittima e va cancellata. Le successive restano legittime in forza del principio del Collegio di Coordinamento n. 4632/2023. La segnalazione CRIF di novembre 2023 va mantenuta.
Quanto alla rettifica, il Collegio esclude che l’accordo a saldo e stralcio, privo di effetti novativi e rimasto inadempiuto, possa fondare la cancellazione delle segnalazioni pregresse. Le evidenze contestate appaiono coerenti con l’andamento del rapporto. Sulla Centrale dei Rischi, l’informativa del 10/01/2024, restituita per compiuta giacenza e riferita a diversa classificazione, non vale come tempestivo preavviso; tuttavia, per costante orientamento, l’informativa non è presupposto di legittimità della segnalazione, ma obbligo di trasparenza, con eventuale risarcimento non richiesto. Il ricorso è accolto in parte, con cancellazione dei dati illegittimi e contributo alle spese.
Nota della Redazione
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