Ricorso inammissibile per difetto di specificità e condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. I n. 11881 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca la violazione o falsa applicazione di norme di diritto è inammissibile quando non indichi specificamente le norme asseritamente violate e non illustri, mediante valutazione comparativa tra opposte soluzioni, in qual modo le affermazioni in diritto del provvedimento impugnato contrastino con esse. Parimenti inammissibile è il motivo che ometta di confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata, risolvendosi in un “non motivo”, ovvero che miri a una rivalutazione del fatto demandata al giudice di merito. Nel procedimento di definizione accelerata di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., la decisione conforme alla proposta integra una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna aggravata ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., codificando un’ipotesi normativa di abuso del processo.

Il Fatto

Una società di autotrasporti aveva convenuto in giudizio la società finanziaria, chiedendo la condanna a eliminare una segnalazione inserita nel sistema di informazioni creditizie gestito da un gestore privato dell’archivio dei debitori insolventi, in relazione a un contratto di leasing, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’illecita segnalazione. Il Tribunale di Firenze, con sentenza dell’8 ottobre 2018, aveva accolto la domanda.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 14 aprile 2022, in accoglimento dell’impugnazione della società finanziatrice, aveva respinto le domande attrici, escludendo che la transazione riguardasse la segnalazione e ritenendo legittima la segnalazione ad incaglio presso il gestore privato, in quanto relativa al persistente inadempimento. La società attrice ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la proposta di definizione formulata dal Presidente della sezione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e la conferma. Le censure della ricorrente sono inammissibili sotto plurimi profili.

La prima ragione attiene alla formulazione irrispettosa degli artt. 360 cod. proc. civ. e 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: il motivo non enuncia alcuna specifica norma di legge pretesamente violata e si limita a dolersi genericamente che la sentenza impugnata non abbia adeguatamente deciso. Secondo i principi consolidati, il vizio di violazione di legge deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme violate, ma con specifiche argomentazioni volte a dimostrare il contrasto con esse.

La seconda ragione consiste nel mancato confronto con le rationes decidendi della sentenza impugnata, che comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata dall’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.. La terza ragione consiste nell’intento di sottoporre alla Corte un nuovo giudizio sul fatto, mirando a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.

Sul piano sostanziale, la Corte rileva che l’interpretazione del contratto transattivo si traduce in un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per motivazione inadeguata o violazione dei canoni legali di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.. Quanto alla pretesa risarcitoria, avendo la Corte di merito accertato che la segnalazione era conforme al diritto, la domanda non poteva essere accolta.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, la Corte dispone la condanna della parte istante ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., disposizioni applicabili ai giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 e per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, giusta l’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022. Il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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