Cessione del quinto e estinzione anticipata rimborso costi secondo sentenza Lexitor (ABF Collegio di Palermo n. 4297 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento con cessione del quinto stipulati prima del 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, secondo il criterio integrativo determinato dal Collegio in via equitativa. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, consolida l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione ovvero ricorra una delle ipotesi di esclusione previste dalla legge. Le spese di assistenza difensiva non sono rimborsabili in presenza di ricorsi seriali.
Il Fatto
In data 17/11/2017 il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo di euro 44.400,00, da rimborsare in 120 rate di euro 370,00 mediante cessione del quinto dello stipendio. Il finanziamento prevedeva l’addebito di euro 4.440,00 per commissioni di intermediazione creditizia e di euro 516,00 per spese di istruttoria.
Estinto anticipatamente il prestito nel 2022, in corrispondenza della rata n. 60, il ricorrente, assistito da un avvocato e dopo aver esperito reclamo, adiva il Collegio per ottenere il rimborso degli oneri non goduti e della commissione di estinzione anticipata di euro 184,20, oltre interessi e spese. L’intermediario eccepiva di aver già rimborsato euro 1.396,64, calcolati secondo la curva degli interessi, e qualificava la commissione di intermediazione come up front, le spese di istruttoria come meri costi, la commissione di estinzione come legittimamente applicata.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove dalla disciplina applicabile ratione temporis. L’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021, ha riscritto l’art. 125-sexies T.U.B. prevedendo il rimborso proporzionale alla vita residua del contratto per i soli finanziamenti successivi. Per quelli anteriori resta applicabile il testo vigente alla data di sottoscrizione.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui richiamava le disposizioni secondarie di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia. Il Giudice delle leggi ha riconosciuto che l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor non era contra legem e che, prima dell’intervento del 2021, era oltre che possibile doverosa. Da qui il consolidarsi dell’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, secondo cui il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, con criterio integrativo equitativo per i costi istantanei e con i criteri consolidati per i costi recurring.
Il Collegio ha ritenuto la natura up front della commissione di intermediazione, perché riferita ad attività preliminari alla conclusione del contratto, e la natura recurring delle spese di istruttoria, in quanto le clausole contrattuali richiamano la gestione della rete di vendita. Poiché l’intermediario aveva già corrisposto euro 1.396,64 e il ricorrente ne aveva riconosciuto l’incasso, il Collegio ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo un ulteriore importo di euro 108,55.
Quanto alla commissione di estinzione anticipata, il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020: l’equo indennizzo previsto dall’art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. è dovuto entro le soglie di legge, salvo prova contraria del ricorrente o ricorrenza delle ipotesi di esclusione del comma 3. Non essendo stata fornita alcuna giustificazione, il rimborso è stato negato. Respinta anche la richiesta di spese legali, in ragione della serialità dei ricorsi.
Nota della Redazione
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