Preavviso SIC via SMS: log con data e ora provano ricezione (ABF Collegio di Roma n. 1587 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione in sistemi di informazione creditizia trasmesso mediante SMS è idoneo a provare la ricezione quando il log dell’intermediario attesti, oltre all’accettazione, anche la data e l’ora di consegna al cliente. In tal caso il campo di notifica valorizzato integra prova della ricezione, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF. Il preavviso è altresì valido, quanto al contenuto, se consente al destinatario di individuare il rapporto cui si riferisce e di regolarizzare la posizione; è sufficiente l’indicazione del numero del rapporto. Il termine di quindici giorni decorre dalla ricezione del preavviso alla visibilità della segnalazione, non alla sua effettuazione.

Il Fatto

Il ricorrente contesta l’illegittimità delle segnalazioni negative inserite nei sistemi di informazione creditizia in relazione a un mutuo ipotecario, deducendo l’assenza di un idoneo preavviso. Sostiene, in particolare, che le evidenze prodotte dall’intermediario in fase di reclamo non dimostrano la ricezione dell’SMS di alert e che il preavviso è comunque inidoneo per insufficienza di contenuto. Domanda la cancellazione delle segnalazioni e il rimborso delle spese di assistenza professionale, quantificate prima in 200,00 € e poi riquantificate in 300,00 € nelle repliche.

L’intermediario eccepisce di aver inviato il preavviso il 05/06/2023 all’indirizzo contrattuale e, il giorno successivo, anche via SMS al numero fornito dal ricorrente, con testo recante il numero del finanziamento e l’avviso della registrazione dei ritardi decorsi quindici giorni. Aggiunge che la visibilità delle segnalazioni è decorsa da luglio 2023 e che il ricorrente è stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine il 30/09/2023. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto il preavviso inviato per raccomandata. L’intermediario produce solo il documento di preavviso, privo di ricevuta di consegna, e il ricorrente ne contesta la ricezione; inoltre l’indirizzo di intestazione del documento differisce da quello dell’anagrafica contrattuale. Su questo punto la prova della trasmissione non è dunque raggiunta.

La questione si sposta sul preavviso trasmesso via SMS. Il ricorrente ne contesta il valore probatorio richiamando una precedente decisione del medesimo Collegio. Il Collegio rileva però che il log prodotto indica non soltanto data e ora di accettazione da parte della società che gestisce l’invio, ma anche la data e l’ora di consegna al cliente, risultando valorizzato il campo di recapito con l’indicazione “Sì 2023-06-06 10:04:02”.

Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, la schermata di consegna prova la ricezione solo se risulta valorizzato il campo di notifica al cliente. Il Collegio richiama le proprie decisioni n. 6233 del 24/05/2024 e n. 11603 del 05/11/2024, relative a log con consegna attestata entro 120 secondi dall’accettazione, e la decisione n. 852 del 23/01/2025, che ha ritenuto sufficiente l’indicazione diretta di data e ora di consegna. Nel caso in esame il log presenta proprio quest’ultima modalità, sì che la ricezione dell’SMS è provata.

Il preavviso è inoltre tempestivo: le segnalazioni sono divenute visibili a luglio 2023 e il termine di grazia di quindici giorni deve intercorrere tra la ricezione del preavviso e la visibilità della segnalazione, non tra la ricezione e l’effettuazione.

Quanto al contenuto, il Collegio richiama l’orientamento condiviso tra i Collegi territoriali: il preavviso è legittimo quando consente al destinatario di individuare il rapporto e di regolarizzare la posizione, anche per relationem tramite il rinvio a precedenti comunicazioni. Non è valido il preavviso privo dell’indicazione del rapporto o del debito, non ricavabili altrimenti. Poiché l’SMS contiene il numero del rapporto, il contenuto è adeguato. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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