Estinzione anticipata prestito rimborso interessi non maturati legittimazione collocatore (ABF Collegio di Bari n. 1484 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata del prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, il credito restitutorio delle somme indebitamente versate trova fonte non nel contratto ma nel fatto del pagamento; pertanto è legittimato passivo chi ha ricevuto il pagamento che si assume non dovuto, e non il mero collocatore del finanziamento. In applicazione del principio di equa riduzione del costo del credito sancito dall’art. 125-sexies, TUB, gli interessi compresi in una rata considerata scaduta nel conteggio estintivo ma non ancora maturata alla data dell’estinzione anticipata non sono dovuti e vanno restituiti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un prestito rimborsabile mediante cessione del quinto dell’emolumento pensionistico stipulato in data 8 gennaio 2024, estingue anticipatamente il finanziamento sulla base del conteggio estintivo emesso dall’intermediario “A” il 17 settembre 2024. Ritenendo che in sede di estinzione sia stata indebitamente conteggiata la rata di ottobre 2024, pari a € 250,00, non ancora giunta a scadenza, il cliente insoddisfatto dell’esito del reclamo adisce l’Arbitro chiedendo la condanna solidale degli intermediari “A” e “B” alla restituzione dell’importo.
Costituitosi, l’intermediario “A” si oppone sostenendo che il conteggio era valido fino al 31 ottobre 2024 e che la rata di ottobre era stata poi rimborsata a mezzo bonifico. L’intermediario “B” eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, qualificandosi come mero collocatore del finanziamento concesso da “A”, e nel merito contesta la fondatezza della domanda.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare, ritenendola fondata. Sul tema della legittimazione passiva nei procedimenti innanzi all’Arbitro, il Collegio ribadisce che il fatto-fonte del credito restitutorio non è il contratto, bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell’estinzione. La fonte del credito del finanziato è quindi l’indebito: debitore della prestazione restitutoria è colui che ha ricevuto il pagamento asseritamente non dovuto (ABF Coll. Bari, Dec. n. 834/2024). Poiché il conteggio estintivo è stato emesso e il versamento ricevuto dall’intermediario “A”, solo quest’ultimo è legittimato passivo (ABF Coll. Coord., Dec. n. 6816/2018).
Nel merito, il Collegio richiama l’art. 7 del contratto, che prevede la comunicazione dell’importo dovuto con riferimento alla data della prima rata in scadenza. Dal conteggio estintivo emerge che sono state considerate scadute nove rate, compresa quella del 31 ottobre 2024, cosicché lo storno degli interessi è stato calcolato su 87 rate residue anziché 86.
Secondo il Collegio, l’addebito della quota capitale della nona rata è neutrale per il debitore, che ha versato una minore sorte capitale residua (€ 14.125,94 in luogo di € 14.224,22). Diverso è il discorso per la quota interessi: si tratta di un costo non ancora maturato al momento dell’estinzione e quindi non dovuto, in applicazione dell’art. 125-sexies, TUB.
Il Collegio accerta pertanto il diritto del ricorrente di ripetere la quota di interessi non maturati compresi nella rata di ottobre 2024, quantificata in € 152,00. Precisa inoltre che la rata restituita dall’intermediario “A”, pur relativa a ottobre 2024, attiene a un ulteriore versamento effettuato dall’ente previdenziale dopo l’estinzione del finanziamento, e non incide sul diritto riconosciuto.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l’intermediario “A” corrisponda al ricorrente € 152,00, oltre al rimborso di € 20,00 per la somma versata alla presentazione del ricorso, e alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.