Minusvalenze su titoli senza valore: no competenza ABF né certificazione (ABF Collegio di Roma n. 3389 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario deve dichiarare la propria incompetenza ratione materiae quando la domanda implichi o presupponga l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, segnatamente ove si controverta sulla formazione o sul riconoscimento dei presupposti per l’applicazione di un tributo. La competenza resta invece ferma quando si sindachino condotte qualificate dalla natura di intermediario del soggetto coinvolto. È inammissibile, perché implica un facere infungibile, la domanda che chieda all’Arbitro di ordinare all’intermediario l’acquisto dei titoli. Nel merito, il rilascio della certificazione delle minusvalenze presuppone la chiusura del rapporto o un atto di cessione; non è imputabile alla banca l’impossibilità di scaricare titoli di emittente in default finché la banca depositaria non ne confermi la definitiva estinzione.

Il Fatto

I ricorrenti erano possessori di titoli azionari di una società, delistata dalla Borsa e poi assoggettata a procedura concorsuale, custoditi in un conto deposito presso la banca convenuta per un valore di acquisto di Euro 6.676,82. Divenuti i titoli privi di valore, i clienti chiedevano all’intermediario la certificazione della minusvalenza fiscale e la loro eliminazione dal portafoglio. La banca subordinava il riconoscimento a un atto notarile di compravendita; i ricorrenti contestavano tale pretesa, riferendo che in passato l’istituto aveva acquistato i medesimi titoli al valore simbolico di euro 1,00 dietro semplice comunicazione via fax, e rappresentando l’indisponibilità dei notai consultati a stipulare l’atto.

I ricorrenti chiedevano quindi che la banca acquistasse al valore di euro 1,00 tutti i titoli in portafoglio e riconoscesse contestualmente la minusvalenza. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia e per richiesta di un facere infungibile, chiedendo nel merito il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia. Le Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale attribuiscono all’Arbitro le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Richiamando il principio di diritto elaborato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 9642/2022 — di portata generale benché riferito ai crediti d’imposta — il Collegio rileva che l’incompetenza va dichiarata quando la domanda implichi o presupponga l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie. La competenza sussiste, invece, quando si sindachino condotte che restano qualificate dalla natura di intermediario del soggetto coinvolto.

Nel caso concreto, la domanda di mancato riconoscimento delle minusvalenze riferite a un titolo azionario privo di valore attiene proprio al riconoscimento dei presupposti per l’applicazione del tributo. Sotto questo specifico aspetto il ricorso è dunque dichiarato inammissibile.

Il Collegio accoglie anche la seconda eccezione, relativa alla domanda di condanna a un facere infungibile, limitatamente alla richiesta di ordinare alla banca l’acquisto dei titoli. Poiché però la domanda di condanna presuppone implicitamente una domanda di accertamento del comportamento dell’intermediario — rispetto alla quale l’Arbitro è competente — il ricorso viene esaminato anche nel merito.

La controversia ha in definitiva ad oggetto il rilascio della certificazione sulle minusvalenze. L’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 461/1997 prevede che gli intermediari, in caso di chiusura dei rapporti, rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati necessari a consentire la deduzione delle minusvalenze. Nel caso di specie i titoli sono ancora detenuti dai clienti: benché privi di valore, essi rimangono nella sfera patrimoniale dei titolari del dossier. A fronte della non negoziabilità degli stessi, l’unico modo per dare seguito alla chiusura del deposito è individuare un dossier di destinazione per il trasferimento (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 12834/2018); i ricorrenti non hanno però fornito indicazioni in proposito, rendendo impossibile per la resistente, per causa ad essa non imputabile, dare corso alla richiesta (cfr. anche Collegio di Roma, decisione n. 7475/2019).

L’intermediario non può quindi semplicemente “scaricare” i titoli: gli stessi, in quanto relativi a emittente in default, non possono essere scaricati finché la banca depositaria non ne confermi la definitiva estinzione. Le conseguenze fiscali non gradite ai ricorrenti — la mancata generazione di minusvalenze — non sono pertanto imputabili alla banca. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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