Controversia sulla prelazione agraria su fondo comunale spetta al giudice ordinario (TAR Marche n. 315 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando un fondo rustico di proprietà di un ente pubblico viene aggiudicato in esito ad asta pubblica e, per effetto dell’esercizio della prelazione agraria da parte dell’affittuario coltivatore diretto, venga trasferito a quest’ultimo, la controversia con cui l’aggiudicatario contesti i presupposti di quella prelazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. La circostanza che la domanda sia prospettata sotto il profilo dell’illegittimità del provvedimento di autotutela con cui l’ente ha rimosso l’assegnazione non muta il petitum sostanziale, che investe posizioni di diritto soggettivo. La prelazione legale si configura come diritto soggettivo potestativo, non suscettibile di degradazione o affievolimento per effetto dell’atto amministrativo.

Il Fatto

Con bando del 14 ottobre 2020 il Comune intimato indiceva un’asta pubblica per la concessione in affitto di un fondo rustico di sua proprietà, già condotto dall’azienda ricorrente in forza del contratto in scadenza. Alla gara partecipava la sola ditta controinteressata, che risultava aggiudicataria.

L’azienda ricorrente manifestava quindi la volontà di esercitare la prelazione prevista dall’art. 4-bis della legge n. 203/1982, ottenendo l’assegnazione del fondo. A seguito dell’accesso agli atti, l’aggiudicataria segnalava al Comune che, alla data di scadenza del bando, la ricorrente non era in regola con i pagamenti del canone e dunque non poteva esercitare la prelazione. Accertata la condizione ostativa, l’Amministrazione annullava in autotutela l’assegnazione disposta in favore della ricorrente. Quest’ultima impugnava l’atto davanti al TAR, che con ordinanza cautelare respingeva la domanda di tutela urgente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione e richiama l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite n. 2753 del 2023 e n. 21450 del 2018, oltre ai risalenti arresti delle Sezioni Unite n. 3163 del 1981 e n. 4923 del 1988.

Da tali pronunce si ricava che, quando il fondo pubblico sia aggiudicato condizionatamente al mancato esercizio della prelazione agraria e poi trasferito all’affittuario, la lite con cui l’aggiudicatario contesti i presupposti della prelazione spetta al giudice ordinario. Oggetto della controversia sono infatti posizioni di diritto soggettivo — la titolarità del diritto di proprietà e il corretto esercizio della prelazione — che discendono da rapporti di natura privatistica.

Il Tribunale sottolinea che la qualificazione formale dell’atto impugnato è irrilevante. La ricorrente non ha partecipato alla gara ed è ad essa estranea: il rapporto tra la stessa e il Comune è di natura privatistica e non è suscettibile di degradazione o affievolimento per effetto di un provvedimento formalmente connotato come atto di autotutela. Il petitum sostanziale resta l’accertamento del legittimo esercizio della prelazione in capo alla ricorrente.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono compensate, restando impregiudicato il merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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