Cessazione dal servizio solo dopo i termini per il transito nei ruoli (TAR Puglia n. 133 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione dal servizio del militare dichiarato permanentemente inidoneo al servizio incondizionato e idoneo al transito nei ruoli civili non può essere disposta prima dell’infruttuoso decorso dei termini decadenziali per l’esercizio dell’opzione di transito, decorrenti dalla notifica dell’apposito avviso all’interessato. L’amministrazione resta vincolata al dictum giurisdizionale formatosi all’esito del giudizio di ottemperanza e non può anticipare gli effetti della cessazione al momento dell’accertamento medico-legale. Ne consegue che le retribuzioni corrisposte nel periodo intermedio costituiscono somme indebite e ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c. solo a decorrere dal giorno della cessazione legittimamente determinata, coincidente con l’inutile decorso dei termini o con la rinuncia al transito ai sensi dell’art. 923 d.lgs. n. 66/2010.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, era stato collocato in aspettativa fino al 21.2.2022 e poi dichiarato cessato dal servizio a decorrere dal 22.2.2022, in corrispondenza dell’accertamento di permanente inidoneità al servizio incondizionato effettuato dal commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato. Il Comando Generale gli aveva inoltre richiesto la ripetizione delle retribuzioni percepite tra il 23 maggio 2022 e il 30 aprile 2023.
L’accertamento medico-legale era stato impugnato con reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., definito con rigetto: il Consiglio di Stato aveva però confermato la possibilità per l’interessato di optare per il transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 2 d.m. 18 aprile 2002. Da qui l’impugnazione delle determine di cessazione e della nota di recupero, con dedotta violazione dei principi dell’Ad. Pl. n. 8/2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene dirimente il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato che, rigettando il reclamo, ha confermato gli esiti dell’accertamento in termini di inidoneità al servizio incondizionato e di idoneità al transito nei ruoli civili. Quel giudizio ha lasciato ferma la facoltà di opzione, che però l’amministrazione ha offerto al ricorrente solo dopo la conclusione del giudizio di ottemperanza.
Il passaggio centrale riguarda la natura del reclamo avverso gli atti del commissario: esso appartiene al genus dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. Da ciò deriva il vincolo dell’amministrazione al dictum giurisdizionale e l’impossibilità di far retroagire la cessazione al momento dell’accertamento.
La cessazione dal servizio avrebbe dovuto essere disposta, in applicazione dei principi dell’Ad. Pl. n. 8/2021, solo all’esito dell’infruttuoso decorso dei termini decadenziali per il transito, decorrenti dalla notifica all’interessato dell’avviso sulla facoltà di optare, secondo gli artt. 923, comma 1, lett. m-bis), e 929 d.lgs. n. 66/2010.
Ne segue l’illegittimità della richiesta di ripetizione: le retribuzioni versate nel periodo intermedio sono indebite e ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c. solo dal giorno della cessazione correttamente determinata, cioè dall’inutile decorso dei termini per il transito o dalla rinuncia all’opzione.
Il ricorso è pertanto accolto e gli atti impugnati annullati nei sensi di motivazione. La complessità della vicenda e la parziale novità della questione giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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