Riconoscimento abilitazione sostegno conseguita in Romania (TAR Lazio n. 13225 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento in Italia dei titoli di abilitazione all’insegnamento, anche per il sostegno, conseguiti in Romania, l’Amministrazione è tenuta a valutare l’istanza alla luce dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, senza limitarsi a un esame meramente formale della documentazione. L’attestazione rilasciata dall’autorità rumena è riconducibile all’“attestazione di qualifica” ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE. Ove la formazione risulti non integralmente corrispondente a quella italiana, l’Amministrazione non può rigettare la domanda ma deve disporre opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della medesima Direttiva. La competenza a decidere sul riconoscimento della formazione finalizzata all’esercizio della professione di insegnante di sostegno spetta al Ministero dell’Istruzione, ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 300/1999, trattandosi di abilitazione professionale e non di mero riconoscimento di titolo di studio.
Il Fatto
La ricorrente, docente abilitata in Romania a seguito di percorsi formativi ivi svolti, chiedeva al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento della propria formazione professionale sia per l’insegnamento su specifica classe di concorso sia per il sostegno. Con provvedimento del 15.09.2021 l’Amministrazione comunicava la conclusione del procedimento rigettando l’istanza, assumendo da un lato l’assenza nella documentazione del titolo rilasciato dal Ministero rumeno recante l’indicazione della disciplina insegnabile e dall’altro la propria incompetenza sul riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, ritenuto di competenza del Ministero dell’Università. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione della normativa europea e la contrarietà del provvedimento ai principi giurisprudenziali sul riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, richiamando i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, pronunciatasi proprio sui titoli di formazione conseguiti in Romania. La Plenaria ha chiarito che l’Adverinta rilasciata dall’autorità rumena costituisce attestazione di qualifica ai sensi dell’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE e che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento valutando l’intero compendio di competenze acquisite e verificando che la durata e la qualità della formazione non siano inferiori a quelle richieste in Italia. In caso di difformità, l’Amministrazione non può opporre un diniego secco ma deve disporre opportune e proporzionate misure compensative.
Con specifico riferimento all’insegnamento di sostegno, la Plenaria ha evidenziato come i docenti che abbiano conseguito l’abilitazione in Romania all’esito di un corso di studi comprendente preparazione nelle materie della specializzazione e un tirocinio di centoventi ore presso scuole speciali e istituti con alunni disabili abbiano acquisito tutte le competenze didattiche e psico-pedagogiche richieste per quella professionalità ulteriore che caratterizza l’insegnante di sostegno.
Il Collegio ha altresì ritenuto illegittimo il diniego sotto il profilo dell’incompetenza. Ha precisato che la fattispecie riguarda il riconoscimento della formazione svolta all’estero per l’esercizio in Italia della professione di insegnante di sostegno e non il riconoscimento di un mero titolo di studio. La competenza è pertanto attribuita al Ministero dell’Istruzione ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 300/1999, come modificato dal d.l. n. 1/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 12/2020, che include tra i compiti del Ministero la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e il riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale. Ha infine disposto il riesame della posizione della ricorrente con eventuale sottoposizione a misure compensative, compensando le spese per i pregressi contrasti giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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