Interdittiva antimafia annullata per carenza istruttoria: sussiste la responsabilità risarcitoria (Cons. Stato n. 6668 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da provvedimento amministrativo illegittimo non costituisce effetto automatico dell’annullamento, ma postula l’accertamento di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, compreso l’elemento soggettivo della colpa. L’illegittimità dell’atto annullato integra un indice presuntivo di colpa, con presunzione relativa, superabile dall’Amministrazione che provi l’errore scusabile. Con specifico riguardo alle informative antimafia, l’ampio margine di apprezzamento del Prefetto e la natura prognostica del giudizio impongono cautela, ma l’errore scusabile non è invocabile quando l’illegittimità derivi da carenze istruttorie o dall’omessa considerazione di fatti rilevanti, anziché dalla opinabilità della valutazione discrezionale.
Il Fatto
Il titolare di una pluralità di attività imprenditoriali ha chiesto al TAR Calabria la condanna del Ministero dell’interno al risarcimento dei danni subiti per effetto di un’informativa antimafia interdittiva emessa nel 2017 dalla competente Prefettura e definitivamente annullata con una pronuncia del Consiglio di Stato del 2020. Il ricorrente ha dedotto la cessazione di tutte le attività, la perdita di redditività e la compromissione della sfera personale e professionale, quantificando il danno emergente, il lucro cessante e allegando un danno alla salute.
Il TAR Calabria ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo le spese peritali, un importo contenuto a titolo di perdita di chance e il danno non patrimoniale, oltre accessori. Il primo giudice ha ravvisato la colpa dell’Amministrazione nella costruzione della prognosi prefettizia su un quadro istruttorio incompleto, con omissione degli esiti favorevoli di procedimenti penali e di prevenzione. Il Ministero dell’interno e l’UTG hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge il gravame e conferma la sentenza. Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento, richiedendo la prova dell’illegittimità, del danno ingiusto, del nesso causale e della colpa. L’illegittimità dell’atto annullato costituisce indice presuntivo della colpa, con presunzione relativa, che l’Amministrazione può vincere dimostrando l’errore scusabile.
Con specifico riferimento alle informative antimafia, la Corte richiama l’orientamento per cui il margine di apprezzamento del Prefetto e la natura prognostica del giudizio impongono particolare cautela. L’errore scusabile è ravvisabile quando gli elementi acquisiti siano oggettivamente significativi e astrattamente idonei a sostenere una plausibile valutazione di permeabilità mafiosa, ancorché ritenuti insufficienti in sede giurisdizionale.
Tale principio presuppone però che la valutazione prefettizia sia stata espressa all’esito di un’istruttoria completa ed esaustiva. L’errore scusabile non può essere invocato quando l’illegittimità discenda, come nel caso di specie, da carenze istruttorie o dall’omessa considerazione di fatti rilevanti. Le pronunce di annullamento non hanno censurato la valutazione del materiale indiziario, ma la stessa base fattuale su cui essa era stata costruita: vicende giudiziarie valorizzate senza adeguato confronto con gli esiti definitivi, misure di prevenzione successivamente venute meno e fatti risalenti privi di verifica di attualità.
In particolare, risultano non adeguatamente considerati l’assoluzione dalla contestazione di reati associativi, gli esiti favorevoli dei procedimenti in materia di stupefacenti e il venir meno delle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Circostanze non marginali, direttamente incidenti sulla consistenza e sull’attualità degli indici sintomatici. Ne consegue che l’illegittimità dell’informativa non è riconducibile a una mera divergenza valutativa, ma a una comprovata carenza istruttoria, incompatibile con l’errore scusabile.
Quanto ai danni, il Collegio ritiene infondate le censure. Il TAR ha escluso il lucro cessante per l’impossibilità di ricostruire attendibilmente la redditività delle attività, riconoscendo solo la perdita di chance in misura contenuta, non contestata con specifiche censure metodologiche. Parimenti infondate sono le doglianze sul danno non patrimoniale: l’Amministrazione prospetta in termini generici l’incidenza di ulteriori vicende, senza indicare elementi istruttori specifici idonei a infirmare il giudizio di causalità. Le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.