Il giudicato sopravvenuto rende inammissibile l’impugnazione cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 31589/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva fa venir meno la funzione del vincolo custodiale. Il ricorso contro il provvedimento cautelare diviene quindi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il giudicato si forma dopo la proposizione dell’impugnazione. La fase esecutiva aperta dal titolo definitivo è ontologicamente incompatibile con la verifica delle esigenze cautelari demandata al tribunale e alla Corte di cassazione. Se il ricorso precede il giudicato, la sopravvenienza giustifica la mancata condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il procedimento nasce dall’appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero contro il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva concesso al ricorrente gli arresti domiciliari in Romania. La misura riguardava un’imputazione provvisoria per detenzione, a fini di spaccio, di una rilevante quantità di cocaina occultata nel rimorchio condotto dall’interessato. Il Tribunale di Roma aveva accolto l’appello e disposto il ripristino degli arresti domiciliari in Italia, prevedendo la traduzione in carcere in caso di indisponibilità del domicilio indicato.
Il ricorrente aveva censurato l’esclusione degli arresti domiciliari dall’ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, attuativo della Decisione quadro 2009/829/GAI sul reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione cautelare. Aveva inoltre contestato il richiamo al mandato di arresto europeo, l’apprezzamento sull’inidoneità del domicilio estero e la conformità della decisione ai principi di adeguatezza e proporzionalità. In via subordinata aveva prospettato una questione di legittimità costituzionale e richiesto la rimessione alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La Corte non affronta il merito delle questioni relative alla possibilità di eseguire gli arresti domiciliari in un altro Stato membro. Durante la pendenza del ricorso, infatti, è divenuta definitiva la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente per lo stesso reato che aveva giustificato l’applicazione della misura cautelare.
La decisione individua nella formazione del giudicato il fatto processuale decisivo. La misura cautelare personale opera nella fase anteriore alla definitività dell’accertamento e risponde a esigenze proprie di quella fase. Quando la condanna diviene irrevocabile, il titolo cautelare perde la propria funzione, poiché il rapporto restrittivo trova ormai fondamento nel titolo esecutivo definitivo.
La Corte richiama l’indirizzo secondo cui l’irrevocabilità della condanna a pena detentiva determina l’inammissibilità dell’impugnazione cautelare. La fase esecutiva che segue il giudicato è incompatibile con il controllo sull’attualità e sull’adeguatezza della misura demandato al tribunale e, successivamente, al giudice di legittimità. A sostegno viene citata la pronuncia della Terza Sezione n. 8361 del 26 gennaio 2024.
La carenza di interesse è sopravvenuta, poiché il ricorso era stato proposto prima che la condanna divenisse definitiva. Tale successione temporale esclude la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’ulteriore somma prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile, senza pronunciarsi sull’interpretazione del d.lgs. n. 36 del 2016, sulla questione costituzionale o sulla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite.
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Nota della Redazione
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