Prelievi ATM contestati: onere della prova e valore del ritardo nella segnalazione (ABF Collegio di Milano n. 4131 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestata mancata erogazione di contante da sportello ATM, il ricorrente che deduca il disservizio è tenuto a fornire elementi oggettivi idonei a dimostrarne il malfunzionamento. Ove l’intermediario produca le tracciature informatiche attestanti la regolare esecuzione delle operazioni, comprensive di inserimento della carta, digitazione del pin, richiesta ed erogazione del contante, e le quadrature di cassa non evidenzino eccedenze, la doglianza risulta priva di fondamento. Il ritardo con cui il cliente segnala gli episodi, se non giustificato e incompatibile con la gravità e la reiterazione dei presunti disservizi, indebolisce ulteriormente la posizione del ricorrente e non consente verifiche tecniche tempestive sugli apparecchi.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente aziendale intestato alla propria impresa individuale, lamenta la mancata erogazione di contante presso diversi sportelli ATM, con conseguente addebito delle somme sul conto. Produce screenshot degli addebiti e l’estratto conto riportante le operazioni contestate. Dichiara di aver avanzato plurime contestazioni e reclami, il primo dei quali in data 27.02.2025, senza ottenere riscontri definitivi, e domanda il rimborso delle somme asseritamente sottratte.
L’intermediario resiste deducendo la regolarità di tutte le operazioni. Evidenzia che le verifiche tecniche, comprensive dei giornali di fondo e dei log degli ATM, attestano l’erogazione del contante richiesto in ciascuna operazione, senza scarti o irregolarità. Sottolinea il rilevante ritardo nella segnalazione, l’assenza di elementi oggettivi a sostegno del dedotto malfunzionamento e l’indisponibilità delle registrazioni video, acquisibili solo dalle autorità competenti e non conservate oltre circa sette giorni. Domanda il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio inquadra la fattispecie nell’ambito della disciplina dei servizi di pagamento dettata dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, come modificato dal D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2), richiamando anche l’adeguamento al Regolamento (UE) n. 751/2015. Osserva in via preliminare che non è in contestazione la corretta autorizzazione delle operazioni, essendo pacifico che sia stato il cliente a disporle: il thema decidendum si concentra dunque sul corretto funzionamento dell’apparecchio.
Sul punto, l’esame delle tracciature informatiche prodotte dall’intermediario dimostra che tutte le operazioni di prelievo si sono svolte regolarmente e che il dispositivo ha erogato il contante richiesto, senza registrare anomalie nei sistemi di controllo. I log dettagliano per ciascuna operazione il numero e il taglio delle banconote erogate, confermando l’assenza di scarti. A ciò si aggiunge che le quadrature di cassa delle agenzie non evidenziano eccedenze di contante, circostanza che corrobora ulteriormente la regolarità dei prelievi.
Il Collegio rileva poi la condotta del ricorrente. Egli ha descritto la dinamica dei fatti in maniera “a dir poco scarna” e ha manifestato le proprie doglianze solo il 27.02.2025, oltre tre mesi dopo il primo episodio e con notevole ritardo rispetto a tutti i prelievi contestati. Tale ritardo non è apparso compatibile con la gravità e la reiterazione dei presunti disservizi e ha impedito di richiedere interventi tecnici o acquisire ulteriori verifiche sugli ATM nelle giornate interessate.
Alla luce di tali evidenze, non risultano profili di responsabilità imputabili all’intermediario. Il ricorrente, non fornendo elementi oggettivi idonei a dimostrare il malfunzionamento degli sportelli, non ha assolto all’onere probatorio a suo carico. Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso.
Nota della Redazione
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