Mutuo alla francese, determinatezza del tasso e day-count convention (ABF Collegio di Palermo n. 4395 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mutuo fondiario a rata costante, la determinatezza dell’oggetto non richiede che il contratto specifichi la formula matematica di calcolo del tasso periodale, essendo sufficiente l’indicazione di importo finanziato, durata, periodicità delle rate, tassi applicabili e criteri di determinazione del costo, unitamente al TAEG. Il piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale opera solo in regime composto, sicché la mera prospettazione teorica di formule alternative non integra una reale alternativa contrattuale. La formula di equivalenza intertemporale costituisce criterio tecnico-matematico di fonte legale e regolamentare, non condizione economica negoziabile ai sensi dell’art. 117 TUB. La clausola che impone il criterio giorni effettivi diviso 365 non ammette criteri alternativi e non genera indeterminatezza.
Il Fatto
Il ricorrente stipulava nel dicembre 2019 un contratto di mutuo fondiario con costituzione di ipoteca, a tasso fisso dell’1,45% per il primo quinquennio e tasso variabile nei periodi successivi, con criterio di computo degli interessi espresso in giorni effettivi su 365. Contestava l’indeterminatezza delle condizioni contrattuali: l’assenza di indicazioni sulle modalità di individuazione del tasso periodale, la contraddittorietà delle clausole sul day-count e l’incompatibilità tra ammortamento alla francese e criterio giorni effettivi/365.
Chiedeva quindi la declaratoria di nullità del contratto per violazione degli artt. 1346, 1284 e 1418 c.c. e dell’art. 117 TUB, con rideterminazione del piano di ammortamento mediante applicazione del saggio legale o, in subordine, del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB. L’intermediario resisteva, eccependo l’infondatezza delle pretese e chiarendo che il mutuo, dopo il primo quinquennio, era stato convertito a tasso fisso del 3,50% per opzione esercitata dal cliente; le differenze tra le prime rate erano ricondotte alla sospensione COVID-19 e alla redistribuzione della quota interessi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione del calcolo del tasso periodale. Secondo il ricorrente, a parità di TAN sarebbero configurabili due piani di ammortamento alla francese, l’uno in regime semplice e l’altro in regime composto. L’argomento non è condiviso: il piano alla francese di tipo standardizzato tradizionale, richiamando Cass. sez. un. n. 15130/2024, funziona matematicamente solo nel regime composto; la costruzione in capitalizzazione semplice produrrebbe rate non costanti e un debito residuo incoerente.
Nemmeno la nota 5 del Prototipo di foglio informativo consente di desumere un’alternativa: essa si limita a indicare la formula da applicare se il prodotto adotta il regime composto e non disciplina i regimi finanziari possibili. Il Collegio aggiunge un rilievo assorbente: il contratto indicava puntualmente importo, durata, periodicità delle rate, tasso del periodo iniziale, criteri di determinazione dei tassi successivi e TAEG. Tali elementi consentono al mutuatario di conoscere il costo complessivo e di verificarne l’applicazione, senza margini di discrezionalità dell’intermediario.
Quanto alla formula di equivalenza intertemporale, il Collegio ne esclude la natura di condizione negoziabile: si tratta di regola matematica di conversione dei tassi, imposta dalla Direttiva 2008/48/CE e dalle Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia per uniformare il calcolo del costo totale del credito. Non rientra pertanto tra le condizioni che l’art. 117, comma 4, TUB impone di inserire nel contratto.
Infine, la doglianza sul day-count è respinta sul piano testuale: l’art. 8 delle condizioni generali stabilisce che agli interessi corrispettivi e di mora si applica sempre il criterio giorni effettivi diviso 365, senza alternatività. Le differenze tra le prime rate trovano spiegazione nella sospensione COVID-19 e nella redistribuzione della quota interessi sospesa. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1284 c.c. – Saggio degli interessi
- Art. 1346 c.c. – Requisiti
- Art. 1418 c.c. – Cause di nullità del contratto
- Art. 117 TUB – Contratti