Interpretazione del testamento e competenza dell’ABF: ricorso inammissibile per incompetenza per materia (ABF Collegio di Torino n. 1538 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Arbitro Bancario Finanziario è incompetente per materia quando la domanda del ricorrente impone di interpretare una disposizione testamentaria per accertare l’esistenza e la consistenza dei diritti ereditari. In tali casi la controversia non attiene al rapporto bancario, ma alla successione ereditaria, e coinvolge soggetti estranei al procedimento. Il Collegio deve pertanto dichiarare il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito delle richieste di svincolo dell’attivo e di liquidazione degli assegni circolari. Resta fermo che la banca, nella gestione di una pratica successoria, è tenuta a un comportamento prudente a tutela degli aventi diritto.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio di un correntista deceduto, ha adito l’ABF lamentando i ritardi dell’intermediario nella chiusura dei conti del padre e nella definizione della pratica successoria. Ha chiesto, in particolare, la chiusura immediata dei conti del de cuius, la ripartizione dell’attivo e lo sblocco di due assegni circolari emessi dal defunto a favore di sé stesso e non incassati, con interessi dal deposito al soddisfo.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’incompetenza per materia dell’Arbitro, sostenendo che la vertenza imponeva di stabilire chi fossero i titolari dei diritti ereditari e in quali quote. Nel merito ha chiesto il rigetto, evidenziando di aver operato con diligenza e di aver richiesto un atto notorio per chiarire le posizioni successorie, risultate incomplete e contraddittorie nelle dichiarazioni sostitutive prodotte nel tempo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha accolto l’eccezione preliminare. Dalla documentazione emerge che il defunto, con testamento olografo, aveva disposto delle giacenze bancarie in favore della convivente, senza tuttavia regolare l’intero patrimonio. Le domande del ricorrente, relative alle somme depositate presso l’intermediario e agli assegni circolari, richiedono quindi di qualificare il tipo di legato di somme e di esaminare la sorte dei beni non espressamente menzionati.

Secondo il Collegio, la contestazione verte su una diversa interpretazione della disposizione testamentaria. Un simile accertamento esula dall’ambito di cognizione dell’Arbitro e, inoltre, inevitabilmente coinvolge altri soggetti non partecipi del procedimento, ossia gli ulteriori chiamati all’eredità.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’Arbitro, che ha più volte rilevato la propria incompetenza per materia quando la domanda impone di dirimere questioni successorie. Vengono citate, in tal senso, le decisioni del Collegio di Napoli n. 10025/2024, del Collegio di Roma n. 8287/2024 e n. 2225/2025, del Collegio di Bari n. 3278/2024 e del Collegio di Torino n. 8344/2021.

Alla luce di tali rilievi, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per incompetenza per materia, senza procedere all’esame nel merito delle richieste di svincolo e di liquidazione. La decisione lascia impregiudicata la tutela delle ragioni delle parti nelle sedi competenti, ove potrà essere affrontata la questione successoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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