Prelievi bancari dei professionisti presunzione estesa solo a chi non è imprenditore (Cass. civ. Sez. V n. 24281 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale relativa di maggiore reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, opera per le operazioni di prelevamento soltanto nei confronti dei titolari di reddito di impresa e non dei lavoratori autonomi, all’esito della Corte cost. n. 228 del 2014; le operazioni di versamento conservano invece valore presuntivo verso la generalità dei contribuenti. Il giudice di merito non può porre l’onere probatorio sul professionista in ordine ai prelevamenti, né estendere l’accertamento a rapporti bancari di terzi senza verificarne la riferibilità. È affetta da motivazione apparente e pertanto nulla, ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza che affermi l’assenza di giustificazione documentale delle movimentazioni senza esaminare la documentazione prodotta. In tema di IRAP, il presupposto impositivo va accertato dal giudice di merito con verifica dell’autonoma organizzazione, non potendosi desumere l’organizzazione dalla sola potenziale produttività dell’attività.

Il Fatto

Un contribuente, esercente attività libero-professionale, impugnava quindici avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate per gli anni d’imposta dal 1999 al 2004, dopo che la Guardia di Finanza, con verifiche e indagini bancarie su tre conti correnti, aveva ricostruito un reddito non dichiarato. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso solo per l’anno 2002 e rigettava gli altri. In appello il contribuente definiva quattordici liti con il condono di cui all’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011; residuava la sola controversia relativa all’anno d’imposta 1999.

La Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l’appello, valorizzando la mancata dichiarazione dei redditi, l’assenza di giustificazione documentale delle movimentazioni e la riferibilità al contribuente anche del conto corretto intestato al padre. Ricorreva quindi per cassazione il contribuente con dieci motivi; resisteva l’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di motivazione, limitatamente ai prelevamenti. Richiamando un orientamento consolidato, si afferma che la presunzione dell’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti. Tuttavia, dopo la Corte cost. n. 228 del 2014, i prelevamenti mantengono valore presuntivo verso i soli titolari di reddito di impresa, mentre i versamenti conservano efficacia verso tutti. La CTR ha invece esteso la presunzione ai prelevamenti pur in assenza di attività d’impresa, ponendo sul contribuente l’onere di dimostrarne l’irrilevanza reddituale.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: la riferibilità del conto intestato al padre attiene a un accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità, non potendosi dedurre un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso l’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il terzo motivo è infondato e inammissibile, poiché la motivazione della CTR, pur sintetica, espone un percorso argomentativo esaustivo.

I motivi quarto e quinto sono fondati e scrutinati congiuntamente. La sentenza impugnata, oltre all’affermazione secondo cui i prelievi e i versamenti non trovano giustificazione in alcun documento, non contiene alcun passaggio che esamini specificamente il motivo d’appello e la copiosa documentazione prodotta. Si configura così la motivazione apparente, che viola il minimo costituzionale di cui all’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, e il principio di cui all’art. 115 c.p.c..

Il settimo motivo è inammissibile, non potendo il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. risolversi in un apprezzamento delle prove difforme da quello preteso dalla parte. L’ottavo motivo, sull’accertamento parziale, è infondato: l’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 configura una modalità procedurale che segue le stesse regole dell’accertamento ordinario, potendo basarsi anche sul metodo induttivo. Il nono motivo, sull’IRAP, è infondato. Il decimo motivo è fondato: il giudice di merito ha obliterato l’obbligo di accertare l’autonoma organizzazione, desunta dalla sola dichiarazione sull’impiego di collaboratori, in contrasto con l’art. 2 d.lgs. n. 446 del 1997.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione.

Nota della Redazione

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