Rettifica catastale DOCFA: motivazione, onere della prova e stima diretta (Cass. civ. Sez. V n. 16359 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi e la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Nelle controversie sulla attendibilità del classamento l’onere di provare i fatti giustificativi della pretesa spetta all’amministrazione finanziaria, ma il giudice di merito non può trarre la prova positiva del fondamento della pretesa dall’insuccesso dell’onere probatorio assunto dal contribuente, restando a quest’ultimo la facoltà di dimostrare l’infondatezza della maggiore rendita mediante il raffronto con unità immobiliari della stessa zona censuaria. Per i fabbricati a destinazione speciale, classificati nei gruppi D ed E, la rendita è determinata con stima diretta, senza che l’effettuazione di un previo sopralluogo costituisca condizione di legittimità dell’avviso, potendo l’amministrazione avvalersi delle risultanze documentali già in suo possesso.

Il Fatto

La società contribuente impugnava due avvisi di rettifica catastale relativi a un fabbricato destinato in gran parte ad attività bancaria. Gli atti sostituivano la categoria D/8 alle categorie C/6 e A/10 per un’autorimessa e per alcuni uffici, rideterminando le rendite all’esito di procedure DOCFA presentate nel 2016.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’ufficio. La società ricorreva per cassazione con sette motivi, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente, vizi di violazione di legge in materia di motivazione degli atti, ripartizione dell’onere probatorio, criteri di classamento, stima e deducendo l’omesso esame di fatti decisivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Sul primo motivo esclude la dedotta nullità: la sentenza impugnata, pur sintetica, illustra in modo adeguato le ragioni dell’accoglimento del gravame, collocandosi al di sopra del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e non integrando la fattispecie della motivazione apparente.

Sul secondo motivo la Corte rileva l’inammissibilità per difetto di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ.: chi censura la congruità del giudizio sulla motivazione di un avviso di accertamento deve riportarne testualmente i passi asseritamente mal interpretati. Nel merito, poiché i dati forniti dal contribuente non erano stati disattesi ma solo rivalutati, l’obbligo di motivazione era soddisfatto con l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe.

Sul terzo e quarto motivo la Corte richiama il principio per cui, in tema di classamento DOCFA, l’onere di provare gli elementi giustificativi della pretesa grava sull’amministrazione, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l’infondatezza della maggiore rendita. Il giudice di appello aveva rispettato tale regola, avendo fondato la decisione sulla corretta qualificazione dei locali e sulla comparazione con immobili similari, e non sull’insuccesso probatorio della contribuente. La riconduzione degli uffici strutturati alla categoria D/8 è giustificata dalla destinazione complessiva del fabbricato.

Sul quinto, sesto e settimo motivo la Corte ribadisce che, per i fabbricati a destinazione speciale, la rendita si determina mediante stima diretta e che il sopralluogo non è diritto del contribuente né condizione di legittimità dell’avviso. Le perizie stragiudiziali di parte, ancorché asseverate, restano mere allegazioni difensive prive di efficacia probatoria, e le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica di prova del valore venale. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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