Appello tardivo e sospensione dei termini nelle controversie di classamento catastale (Cass. civ. Sez. V n. 24282 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di classamento catastale il termine di impugnazione della sentenza di primo grado è quello ordinario di sei mesi previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., non trovando applicazione la sospensione dei termini disposta dall’art. 11, primo comma, d.l. n. 50 del 2017. La sospensione presuppone controversie definibili mediante pagamento di importi dovuti e di valore determinabile; la rideterminazione della rendita catastale è invece priva di somme da versare, a valore indeterminato, e non è quindi riconducibile all’ambito applicativo della norma. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello proposto oltre la scadenza, con passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
Il Fatto
I contribuenti impugnavano un avviso di riclassamento catastale di unità abitativa, emesso ai sensi dell’art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettava l’impugnazione originaria.
Avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con successiva memoria. L’Agenzia si costituiva tardivamente, per la sola eventuale partecipazione alla discussione. La controversia era rimessa dalla Sez. VI alla Sez. V con ordinanza interlocutoria, non essendo definibile con il rito camerale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. I due motivi — violazione dell’art. 327 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per tardività dell’appello — vengono esaminati congiuntamente, perché logicamente connessi, e conducono alla cassazione della sentenza impugnata.
La Corte ricostruisce i termini del procedimento: la sentenza di primo grado è stata depositata quando era già in vigore il testo dell’art. 327 cod. proc. civ. applicato dal 4 luglio 2009, e l’appello è stato proposto oltre il semestre, a pena di decadenza. L’impugnazione è pertanto inammissibile per essere stata depositata dopo la scadenza del termine lungo.
Il nucleo argomentativo riguarda l’art. 11, primo comma, d.l. n. 50 del 2017. I contribuenti ne invocavano l’applicazione per sostenere la tempestività dell’appello. La Corte esclude però che la norma possa operare nella specie: la sospensione dei termini riguarda le sole controversie definibili, caratterizzate dal pagamento di importi dovuti. Nella rideterminazione della rendita catastale non sussiste alcuna somma dovuta all’Agenzia, né richiesta al contribuente; la controversia ha quindi valore indeterminato.
A conferma, il Collegio richiama la circolare del 28 luglio 2017 n. 22/E, che esclude dalla definizione, per mancanza di importi da versare, le controversie di valore indeterminabile, indicando espressamente tra queste quelle relative al classamento degli immobili. L’oggetto del giudizio, del resto, è la revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004, come chiarito nella stessa sentenza impugnata.
Accolto il ricorso, la Corte cassa senza rinvio e decide nel merito, dichiarando inammissibile l’appello dell’Agenzia e determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese di legittimità seguono la soccombenza, con condanna dell’Agenzia; nulla è disposto per il grado di appello, in ragione della mancata costituzione dei contribuenti in quel giudizio.
Nota della Redazione
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