Responsabilità sanzioni tributarie del legale rappresentante di società cessata (Cass. civ. Sez. V n. 21935 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che affermi la responsabilità sostanziale del legale rappresentante di una società cessata per le violazioni tributarie dalla stessa commesse è affetta da motivazione solo apparente e va cassata, ove non esponga alcun ragionamento che giustifichi l’attribuzione a tale soggetto delle violazioni contestate. In tema di obbligo di motivazione degli atti impositivi, l’art. 7 della legge n. 212 del 2000, come integrato dall’art. 1 del d. Lgs. n. 32 del 2001, consente la motivazione per relationem mediante il richiamo ad atti non conosciuti, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale, idoneo a consentire la comprensione della ragione del prelievo. Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello posto dall’art. 57, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992 riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive. Sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso argomentazioni costituenti obiter dictum.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2009, emesso sulla base del controllo svolto dall’Ufficio in capo a una società e che identificava lo stesso contribuente quale autore della violazione ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2495 cod. civ. L’atto era notificato anche al legale rappresentante della società.

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso. L’Ufficio appellava e la CTR campana, ritenuto tempestivo l’appello, lo accoglieva, affermando la responsabilità sostanziale del contribuente per le operazioni ritenute inesistenti. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi, chiedendo anche la trattazione in pubblica udienza; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende anzitutto l’istanza di discussione pubblica, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui la rimessione alla pubblica udienza può essere esclusa, nella discrezionalità del collegio, in ragione del carattere consolidato del principio applicabile e in assenza di decisioni di rilevanza nomofilattica; le questioni poste, anche a volerle ritenere nuove, non risultano inedite.

Il primo motivo, sul divieto di nuove eccezioni in appello, è infondato: le censure dell’Ufficio erano riproposizione delle ragioni già poste a sostegno dell’avviso, opposte alla motivazione della CTP, senza introduzione di alcunché di nuovo. Il secondo motivo, sulla mancata allegazione del PVC, è parimenti infondato: l’attività di controllo non deve necessariamente concludersi con un processo verbale di constatazione, e nella specie non risulta alcuna attività di accesso ispezione verifica nei locali del contribuente, unica ipotesi che fa sorgere l’obbligo del termine di sessanta giorni.

La Corte esamina poi il profilo della motivazione per relationem: ove l’atto richiamato non sia allegato, la motivazione può essere integrata dal suo contenuto essenziale, inteso come l’insieme delle parti necessarie e sufficienti a sostenere il provvedimento. Poiché la CTR ha accertato in fatto che gli elementi essenziali erano presenti nell’avviso, il vizio non sussiste. Il terzo motivo è inammissibile, perché rivolto contro un obiter dictum e non contro la ratio decidendi; il quarto è infondato, avendo la CTR esaminato le eccezioni riproposte in appello incidentale.

Sono invece fondati il quinto e il sesto motivo. La motivazione solo apparente, graficamente esistente ma recante argomentazioni inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, rende la sentenza nulla per error in procedendo. La CTR si è limitata ad affermare che le fatture erano state emesse principalmente dal contribuente e che da ciò derivava la sua responsabilità sostanziale, senza esporre alcuna ragione per cui il contribuente, non più legale rappresentante di una società cessata, fosse stato ritenuto responsabile delle sanzioni irrogate. La sentenza è dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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