Prelievo ATM dopo furto della carta: colpa grave e autenticazione forte (ABF Collegio di Roma n. 287 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento disconosciute, spetta al prestatore di servizi di pagamento provare l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione dell’operazione, nonché l’adozione di un sistema di autenticazione forte ai sensi dell’art. 12, comma 2 bis, d.lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017. Parimenti grava sull’intermediario l’onere di provare i fatti idonei a integrare la colpa grave dell’utilizzatore, unica ipotesi, oltre al dolo, in cui questi sopporta le conseguenze dell’utilizzo fraudolento dello strumento. Il grado di diligenza esigibile va valutato secondo il luogo della sottrazione: la presenza ravvicinata di estranei, come sui mezzi pubblici, impone al cliente adeguate misure di protezione. Il breve lasso di tempo tra il furto e le operazioni fraudolente costituisce indice presuntivo della custodia dello strumento insieme alle credenziali personali.
Il Fatto
La ricorrente riferisce che in data 30 ottobre 2024 venivano sottratti al marito, suo procuratore, il cellulare e il portafoglio con la carta di debito. Il blocco dello strumento veniva richiesto immediatamente, ma ignoti riuscivano comunque a prelevare 2.000,00 euro. La ricorrente agisce in qualità di titolare del conto, mentre il marito è munito di procura a operare sul conto e aveva quindi legittimamente il possesso della carta.
L’intermediario si difende sostenendo che le carte e i codici sono personali e non cedibili e che l’operazione è stata eseguita con il PIN corretto, verosimilmente custodito insieme alla carta. La richiesta di blocco, benché tardiva, ha impedito ulteriori due tentativi di prelievo. La ricorrente chiede la restituzione dell’importo delle operazioni disconosciute; l’intermediario insiste per il rigetto.
La motivazione del Collegio
La controversia riguarda un prelievo ATM di 2.000,00 euro effettuato il 30 ottobre 2024 alle ore 18:10. Il Collegio ricorda che le operazioni ricadono sotto la vigenza del d.lgs. n. 11 del 2010, come modificato dal d.lgs. n. 218 del 2017, che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE (c.d. PSD 2). Richiamando il proprio orientamento (Coll. Coord., dec. n. 22745 del 2019), individua due profili dirimenti: la prova dell’autenticazione forte e la prova della colpa grave dell’utilizzatore.
Sul primo versante, l’intermediario deve dimostrare l’assenza di malfunzionamenti, l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione dell’operazione. Nel caso concreto il Collegio ritiene assolto l’onere: l’operazione risulta effettuata con carta originale, dotata di chip e mediante inserimento del PIN, senza alcuna compromissione dei sistemi. L’intermediario ha quindi dato prova di essersi dotato di un sistema di autenticazione forte conforme alla normativa di settore.
Sul secondo versante, il Collegio valuta la diligenza esigibile dall’utilizzatore in relazione al luogo della sottrazione. Il furto è avvenuto su un mezzo pubblico di trasporto, dove la presenza ravvicinata di estranei aumenta l’esposizione al pericolo. In tali ipotesi grava sul cliente l’onere di adottare adeguate misure di protezione dei propri beni (Coll. Roma, dec. n. 7115 del 2023); accorgimenti che, nel caso di specie, non risultano attuati.
Depone nello stesso senso anche il breve intervallo temporale tra il furto e le operazioni fraudolente: l’utilizzatore si accorge dell’ammanco intorno alle ore 18:00, alla discesa dall’autobus salito verso le 17:30. Tale circostanza costituisce un sicuro indice presuntivo della custodia dello strumento insieme alle credenziali personali (Coll. Roma, dec. n. 9951 del 2024). Il Collegio annota inoltre che risultano inviate le notifiche push da parte della banca.
Alla luce di questi elementi, la condotta gravemente colposa dell’utilizzatore, pur per il tramite del procuratore, esclude il diritto al rimborso. Il ricorso non è fondato e viene respinto.
Nota della Redazione
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