Prelievo ATM non erogato e rimborso con valuta retrodatata (ABF Collegio di Napoli n. 1887 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio davanti all’ABF, la restituzione dell’importo indebitamente addebitato, eseguita dall’intermediario con la stessa valuta dell’addebito originario, fa venir meno l’interesse del ricorrente e impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il ritardo nella lavorazione della contestazione non integra di per sé un pregiudizio risarcibile, non essendo configurabile un danno in re ipsa. La richiesta di ristoro equitativo per il disagio resta quindi inammissibile in difetto di allegazione e prova di concreti pregiudizi derivanti dalla temporanea indisponibilità della somma. Resta salva la restituzione del contributo per la presentazione del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una carta emessa dall’intermediario resistente, aveva subito l’addebito di euro 1.000,00 a seguito di un tentativo di prelievo ATM non andato a buon fine perché lo sportello era privo di liquidità. Dopo il reclamo, riscontrato interlocutoriamente dall’intermediario il 10.10.2025, la cliente ha adito l’ABF chiedendo il rimborso della somma, gli interessi legali e un equo ristoro per il disagio.
Nel corso del procedimento l’intermediario ha provveduto al rimborso in data 19.11.2025, con valuta 10.9.2025, e ha concluso per la cessazione della materia del contendere, contestando la fondatezza della richiesta risarcitoria. In sede di repliche la ricorrente si è opposta, lamentando il ritardo nella restituzione e l’indisponibilità della somma quale danno patrimoniale, e ha chiesto un ristoro equitativo oltre al rimborso del contributo di € 20,00.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha rilevato che la somma inizialmente addebitata è stata restituita con valuta coincidente con la data dell’addebito stesso. Da ciò discende il difetto di qualsiasi pregiudizio collegato all’operazione contestata, poiché la retrodazione della valuta neutralizza gli effetti economici dell’addebito sul conto della cliente.
Quanto alle ulteriori pretese, il Collegio ha escluso la configurabilità di un danno in re ipsa. La richiesta di ristoro equitativo si risolverebbe nel riconoscimento automatico di un pregiudizio non dimostrato, senza alcuna evidenza di conseguenze derivanti dalla temporanea indisponibilità della somma prima addebitata e poi restituita.
La circostanza che il rimborso sia intervenuto solo dopo l’avvio del procedimento davanti all’ABF non ha mutato l’esito. Il Collegio ha ritenuto che, respinta ogni altra domanda, la restituzione dell’importo oggetto di contestazione sia sufficiente a far cessare la materia del contendere, restando salva, se non già avvenuta, la restituzione dei 20,00 euro per la presentazione del ricorso.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui, in materia di carte di debito e operazioni ATM, il rimborso con valuta corretta esaurisce l’interesse del cliente, mentre le pretese ulteriori richiedono allegazione e prova di pregiudizi concreti che non possono essere presunti.
Nota della Redazione
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