Pignoramento presso terzi e blocco conto fuori competenza ABF (ABF Collegio di Bari n. 218 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non rientra nella competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario la verifica delle modalità di esecuzione del pignoramento presso terzi e, in particolare, la doglianza relativa alla permanenza del blocco delle somme sul conto corrente disposta dall’intermediario nella qualità di terzo pignorato. Simili questioni devono essere sollevate nell’ambito del processo esecutivo, mediante i rimedi tipici dell’opposizione all’esecuzione o dell’opposizione agli atti esecutivi, ovvero con l’istanza prevista dall’art. 549 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione. È parimenti inammissibile la domanda volta a far comminare all’intermediario sanzioni, perché richiede un’attività consulenziale o di vigilanza estranea ai compiti dell’Arbitro. Il ricorso è infine inammissibile quando la controversia sia già sottoposta all’autorità giudiziaria, compresi i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione.
Il Fatto
Il ricorrente, intestatario di un conto corrente presso l’intermediario, deduce che in data 13.03.2024 l’INAIL gli aveva notificato un atto di pignoramento presso terzi e che la banca, quale terzo pignorato, aveva bloccato le somme presenti sul rapporto. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza, aveva poi imposto al terzo di corrispondere la somma di € 2.682,91, con esonero di responsabilità ed effetto liberatorio verso il creditore esecutato.
Il ricorrente si duole della permanenza del blocco nonostante l’estinzione della procedura e chiede lo svincolo di tutte le somme esistenti sul conto, salvo quella assegnata dal Tribunale, oltre all’irrogazione delle sanzioni di legge. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso, richiamando la competenza del giudice dell’esecuzione e l’esistenza di un giudizio monitorio promosso dal medesimo ricorrente, e nel merito chiede il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto la domanda diretta a comminare all’intermediario le sanzioni di legge. Osserva che una simile richiesta presuppone un’attività consulenziale ovvero di vigilanza da parte dell’Arbitro e risulta perciò inammissibile, richiamando sul punto un proprio precedente.
Passa poi all’eccezione dell’intermediario, secondo cui la controversia sarebbe estranea all’ambito oggettivo delle disposizioni ABF, che escludono i ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, tra cui rientrano i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione. Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi secondo cui non spetta all’Arbitro verificare le modalità di esecuzione del pignoramento delle somme depositate sul conto: questioni del genere vanno sollevate nel processo esecutivo con l’opposizione all’esecuzione o l’opposizione agli atti esecutivi.
Nella stessa direzione, i Collegi hanno declinato la propria competenza rispetto alle domande volte a sindacare il contenuto della dichiarazione del terzo, per le quali l’ordinamento prevede il rimedio endoprocedimentale dell’art. 549 c.p.c. davanti al giudice dell’esecuzione. L’incompetenza per materia è stata affermata anche quando oggetto del ricorso sia la presunta illegittimità del comportamento dell’intermediario nella fase del pignoramento, perché la doglianza presuppone una valutazione riservata al Tribunale competente.
Il Collegio considera poi le ulteriori difese dell’intermediario: il mancato ricevimento della notifica dell’ordinanza di assegnazione, l’opposizione proposta dal creditore procedente avverso la stessa ordinanza e l’instaurazione, da parte del ricorrente, di un procedimento per ingiunzione ex art. 633 c.p.c. volto a ottenere lo svincolo e il pagamento del saldo attivo. Sotto quest’ultimo profilo potrebbe venire in rilievo una possibile litispendenza, poiché anche i procedimenti di ingiunzione rientrano tra le controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria.
Quanto al momento in cui il giudizio deve ritenersi pendente, il Collegio richiama il principio secondo cui il procedimento monitorio pende in esito alla notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti processuali e sostanziali della domanda retroagiscono al momento del deposito del ricorso, richiamando la Cass. civ., Sez. II, n. 27346/2023. In ogni caso le disposizioni ABF prevedono che il Collegio dichiari inammissibile il ricorso anche quando la controversia sia sottoposta all’autorità giudiziaria nel corso del procedimento. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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