Truffa online con autorizzazione del cliente: niente rimborso e recesso legittimo (ABF Collegio di Napoli n. 1888 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime di favore previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, che in caso di disconoscimento dell’operazione addossa all’intermediario l’onere di provare la frode, la colpa grave o il malfunzionamento tecnico, non si applica quando il pagamento è stato consapevolmente autorizzato dall’utilizzatore. Se il cliente inserisce i propri dati su un sito clone, la truffa è commerciale e non incide sui presidi di autenticazione della banca. La procedura di chargeback presuppone una clausola contrattuale che la legittimi e non è imposta dalla normativa di settore, stante la generale irrevocabilità dell’ordine di pagamento. Il recesso da un contratto quadro a tempo indeterminato è legittimo, con preavviso di due mesi, senza obbligo di motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver eseguito tre pagamenti di € 1.000,00 ciascuno, tra febbraio e marzo 2025, su un sito poi rivelatosi fraudolento, nell’intento di prenotare un viaggio. Segnalato l’evento, l’intermediario il 12.03.2025 riaccreditava € 3.000,00 salvo buon fine, chiedendo la denuncia alle autorità. Il ricorrente la presentava il 22.04.2025 e la trasmetteva solo il 24 aprile, dopo ripetuti solleciti.

L’intermediario respingeva la pratica di rimborso, ritenendo la denuncia non genuina, e chiudeva il rapporto con preavviso di due mesi. Il ricorrente chiede il rimborso della somma e un indennizzo per il preteso blocco del conto e la mancata disponibilità dei fondi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la vicenda e rileva che le operazioni si sono perfezionate perché il ricorrente ha utilizzato le proprie credenziali, nella supposizione che il beneficiario fosse una reale agenzia di viaggi. La truffa commerciale non è quindi riconducibile a un difetto dei presidi di sicurezza dell’intermediario: manca del tutto la contestazione circa l’autenticazione e la registrazione delle operazioni.

Da qui l’esclusione del regime probatorio dell’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010, che regola i casi in cui l’operazione non è frutto della consapevole volontà del cliente. Ipotesi non configurabile, perché l’operazione è stata gestita esclusivamente dal ricorrente.

Quanto al chargeback, il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento (decisioni nn. 1259/2014 e 1260/2014 e decisione n. 3299/12): la condotta dell’intermediario che esegue diligentemente l’ordine autorizzato è immune da censure. La procedura presuppone una clausola contrattuale che la legittimi e il contratto prodotto non ne contiene alcuna, con conseguente esclusione della sua applicazione.

Sul preteso blocco del conto, il Collegio rileva che l’intermediario lo ha escluso e che il ricorrente non ha provato il contrario. Il recesso è legittimo perché previsto dall’art. 15 del regolamento contrattuale, coerente con l’art. 126 septies TUB e con l’art. 1855 c.c.; secondo l’orientamento dei Collegi (Collegio di Milano n. 8496/25; Collegio di Roma n. 8978/25) il recesso ad nutum non richiede motivazione.

Il ricorso è quindi respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 126-septies TUB

Tutte le 21 sentenze sull'art. 126-septies TUB

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *