Prelievo ATM non erogato: onere probatorio dell’intermediario e quadratura di cassa (ABF Collegio di Bari n. 1203 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mancata erogazione di banconote presso uno sportello ATM, sull’utilizzatore incombe l’onere della sola allegazione del malfunzionamento, accompagnata dalla pronta segnalazione all’intermediario. Sul prestatore del servizio di pagamento grava invece l’onere di provare la corretta operatività dell’ATM, mediante la produzione del giornale di fondo completo riferito all’intera giornata del prelievo e della quadratura di cassa attestata da verbale sottoscritto da chi ha materialmente eseguito il controllo. La carenza anche di uno solo dei due documenti impedisce di ritenere dimostrato il regolare funzionamento dello sportello, con conseguente responsabilità dell’intermediario. La presentazione di una denuncia o querela contro ignoti non integra litispendenza rispetto al procedimento arbitrale, non essendo sufficiente la mera denuncia a costituire ritualmente l’azione giudiziaria.

Il Fatto

Il ricorrente lamenta che in data 04/05/2025, presso uno sportello ATM dell’intermediario, la somma di € 500,00 richiesta non è stata erogata, pur risultando addebitata sulla carta n. *271, rilasciata da un terzo intermediario. Chiede quindi ulteriori verifiche, anche mediante visione delle riprese delle telecamere, e il riaccredito della somma.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per avere il ricorrente già sottoposto la questione all’autorità giudiziaria mediante esposto-querela del 22/07/2025. Nel merito sostiene la regolarità dell’operazione: dal giornale di fondo del 04/05/2025 risulterebbe l’erogazione di cinque banconote da € 20,00 e otto da € 50,00; le quadrature di cassa del 02/05/2025 e del 05/05/2025 confermerebbero l’assenza di eccedenze; lo sportello non sarebbe videosorvegliato, essendo le telecamere di un terzo esercente. Il ricorrente replica che le quadrature non provano l’erogazione e che l’area è comunque videosorvegliata, insistendo per il rimborso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione preliminare. Richiamando il condivisibile orientamento dei Collegi ABF, rileva che la pendenza dell’azione penale presuppone la rituale instaurazione del procedimento e che la mera denuncia non è sufficiente ai fini della litispendenza. Né questa sussiste tra il procedimento arbitrale, volto ad accertare la responsabilità dell’intermediario, e un procedimento penale diretto a stabilire la responsabilità di soggetti terzi, atteso che la comunanza di elementi di fatto non integra da sola i presupposti della litispendenza. L’eccezione è quindi respinta e la disamina prosegue nel merito.

Quanto all’operazione, eseguita sotto il vigore del d.lgs. 27/01/2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15/12/2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD 2), il Collegio ricostruisce la ripartizione dell’onere probatorio. Mentre sull’utilizzatore gravano la sola allegazione del malfunzionamento e la pronta segnalazione, sul prestatore incombe l’onere di produrre documentazione attestante la corretta operatività dell’ATM, sufficientemente esaustiva e intellegibile.

Nel caso concreto il giornale di fondo del 04/05/2025 documenta l’avvio del prelievo veloce alle ore 08:22, la selezione dell’importo di € 500,00, l’utilizzo della carta n. *271, la restituzione della carta e il completamento della transazione alle ore 08:23, con indicazione “banconote ritirate correttamente”. Sebbene privo di legenda, il documento riporta il codice “00” nel campo anomalia; poiché nella stessa giornata altre operazioni recano codici accompagnati dalla specificazione della loro irregolarità, il Collegio deduce che quel codice confermi la regolarità dell’operazione contestata.

L’intermediario produce inoltre le quadrature di cassa del giorno lavorativo antecedente e di quello successivo, debitamente sottoscritte, che non evidenziano discrasie: il saldo contabile passa da € 169.020,00 del 02/05/2025 a € 124.740,00 del 05/05/2025, in coerenza con prelevamenti complessivi di € 44.280,00. Il Collegio ritiene così soddisfatto l’onere probatorio dell’intermediario e non accoglie il ricorso, assorbendo ogni ulteriore doglianza, peraltro estranea alle competenze dell’Arbitro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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