Segnalazione a sofferenza illegittima per ritardo non prolungato e debito modesto (ABF Collegio di Roma n. 2233 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza nella Centrale dei rischi postula una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente, da cui risulti una condizione patrimoniale deficitaria connotata da grave e non transitoria difficoltà economica. Non è sufficiente il mero ritardo nell’adempimento, né l’inadempimento volontario: occorrono oggettivi elementi di allarme da cui emerga la globalità, gravità e stabilità della compromissione. Il ritardo diviene indice di sofferenza solo se si protrae per oltre un biennio e si accompagna a un debito di ammontare elevato, condizioni che devono sussistere congiuntamente. L’omesso preavviso ex art. 125, comma 3, TUB non determina l’illegittimità della segnalazione, potendo fondare al più una domanda risarcitoria.
Il Fatto
La ricorrente si rivolge al Collegio lamentando l’illegittimità delle segnalazioni a sofferenza effettuate dall’intermediario presso la Centrale dei rischi, contestando tanto il presupposto sostanziale quanto quello formale. Sostiene che la sofferenza non può scaturire dal solo ritardo nel pagamento, che la segnalazione non è lecita se concerne un credito contestato e che la circolare applicabile impone un obbligo informativo a carico dell’intermediario. Chiede pertanto la cancellazione della segnalazione anche storica.
L’intermediario ricostruisce la vicenda: un contratto di finanziamento per l’acquisto di un veicolo, l’inadempimento del cliente, l’invio di plurimi preavvisi a mezzo “T-Notice”, la diffida ad adempiere dell’11.05.2023, la risoluzione del contratto e, infine, un accordo a saldo e stralcio del 21.09.2023, eseguito con l’ultimo pagamento nel dicembre 2023. La resistente richiama la giurisprudenza dei Collegi sull’equiparazione del protratto inadempimento alla incapacità non transitoria di adempiere e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4519/2023 sull’informativa ex art. 125 TUB.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il quadro normativo. La segnalazione a sofferenza richiede una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 139 del 11/02/1991, cap. II, sez. 2, § 1.5. Il 20° aggiornamento della Circolare disciplina l’ipotesi dell’accordo modificativo del credito, compreso il saldo e stralcio: in caso di accordi con clienti già segnalati a sofferenza, l’intermediario segnala il cliente nella categoria sofferenze per importi decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata, e la parte stralciata viene segnalata come “sofferenze-crediti passati a perdita”. L’esecuzione dell’accordo, precisa il Collegio, non comporta la cancellazione delle segnalazioni pregresse, circostanza peraltro chiarita nel testo dell’accordo sottoscritto.
Sul piano sostanziale, il Collegio richiama il proprio orientamento: a fronte della contestazione del ricorrente, è onere dell’intermediario dimostrare di aver effettuato una adeguata valutazione circa la sussistenza del requisito della sofferenza, alla luce non di meri ritardi o dell’inadempimento volontario, ma di oggettivi elementi di allarme (così Cass. civ., sez. VI, n. 29431 del 13/11/2019). Il prolungato ritardo nell’adempimento non costituisce di per sé elemento idoneo a giustificare la segnalazione, ma può assumere rilevanza unitamente ad altri indici di fatto. In particolare, rilevano la durata dell’inadempimento e l’ammontare elevato del debito, condizioni che devono sussistere congiuntamente. Quanto all'”elevato ammontare”, il Collegio chiarisce che non esiste una soglia universalmente valida, dovendosi comparare la situazione economica del singolo con la sua esposizione complessiva. Quanto all'”inadempimento prolungato”, è considerato tale il ritardo che si protragga per oltre un biennio.
Applicando tali criteri, il Collegio rileva che la segnalazione è stata effettuata nel settembre 2023 a fronte di un inadempimento protrattosi per alcuni mesi, da cui residuava un importo di oltre 4.000,00 euro, di per sé potenzialmente insufficiente a conclamare una grave situazione economica. Manca dunque il requisito dell’inadempimento prolungato, posto che il ritardo non supera il biennio.
Sul presupposto formale, il Collegio richiama l’art. 125, comma 3, TUB e l’orientamento consolidato, confermato dal Collegio di Coordinamento n. 4519 del 10/05/2023: l’inadempimento degli obblighi di preavviso non implica l’illegittimità della segnalazione, potendo fondare al più il diritto al risarcimento del danno. Nel caso concreto, peraltro, non risulta formulata alcuna domanda risarcitoria.
Il Collegio accerta pertanto l’illegittimità della segnalazione per insussistenza del presupposto sostanziale e dispone che l’intermediario si attivi per la cancellazione, oltre al pagamento del contributo alle spese della procedura e del rimborso in favore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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