Colpa grave per custodia del PIN e furto della carta sull’autobus (ABF Collegio di Roma n. 1634 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a provare che l’operazione disconosciuta è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito conseguenze di malfunzionamenti. L’onere probatorio si estende alla dimostrazione del dolo o della colpa grave dell’utente. La colpa grave è ravvisabile quando il furto dello strumento avviene su un mezzo pubblico di trasporto, luogo affollato che impone maggiori cautele, e quando il breve lasso temporale tra sottrazione e utilizzo induce a ritenere che le credenziali fossero conservate insieme alla carta. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva del soggetto che ha gestito la pratica di disconoscimento è infondata se le comunicazioni hanno ingenerato nel ricorrente un affidamento circa il suo coinvolgimento.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver subito, in data 24.05.2025, il furto del portafoglio mentre si trovava su un autobus a Valencia. Nel portafoglio erano contenuti otto strumenti di pagamento, tra cui la carta oggetto del procedimento, utilizzata per due prelievi ATM per un totale di € 805,80. Per il disconoscimento delle operazioni l’utente contatta il servizio clienti dell’intermediario convenuto, al quale l’emittente della carta aveva appaltato alcuni servizi.

L’intermediario eccepisce in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, qualificandosi come mero licenziatario del circuito e sostenendo di non aver assunto la veste di prestatore di servizi di pagamento ex d.lgs. n. 11/2010. Nel merito invoca la colpa grave del ricorrente, per la negligente custodia dello strumento e delle credenziali, e chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene infondata. Dalla convenzione con l’emittente risulta che reclami, ricorsi e contenziosi sono gestiti direttamente da quest’ultimo; tuttavia la documentazione prodotta dimostra che le comunicazioni intercorse hanno ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento circa il coinvolgimento della resistente. La resistente ha riscontrato il disconoscimento il 27.05.2025, comunicato la presa in carico il 28.05.2025 e, con missiva del 10.09.2025, ha riaddebitato le somme in precedenza rimborsate con formula salvo buon fine. Solo il 17.09.2025 ha negato la propria legittimazione, invitando il ricorrente a rivolgersi alla banca emittente. Il ricorso va quindi esaminato nel merito.

Nel merito, le operazioni ricadono nell’ambito del d.lgs. n. 11/2010, come modificato dal d.lgs. n. 218/2017 di recepimento della PSD2. L’art. 10, d.lgs. n. 11/2010, nella formulazione ratione temporis applicabile, pone a carico del prestatore l’onere di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione. Dai documenti emerge che i due prelievi ATM sono stati eseguiti mediante inserimento della carta, riconosciuta tramite microchip, e autorizzati con corretta digitazione del PIN al primo tentativo, senza anomalie. Il sistema autorizzativo è pertanto ritenuto conforme alla SCA prescritta.

Il Collegio ritiene parimenti assolto l’onere di dimostrare il dolo o la colpa grave dell’utente. Il furto è avvenuto tra le ore 10:03 e le ore 10:20 su un autobus, luogo pubblico particolarmente affollato, senza che dalla descrizione della vicenda emerga altro. La giurisprudenza arbitrale richiamata ravvisa la colpa grave del cliente nel furto subito sui mezzi pubblici, poiché la presenza ravvicinata di estranei impone adeguate misure di protezione. Il breve lasso temporale tra furto e utilizzo induce inoltre a ritenere che lo strumento fosse conservato unitamente alle credenziali.

Il Collegio rileva infine che l’intermediario ha dato prova dell’attivazione del sistema di alert. Alla luce di questi elementi la decisione è di rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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